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REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1789

Modifiche allo statuto della Regia università di Catania. (031U1789)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 21-2-1932
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della R. Universita' di Catania, approvato con R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2169, e modificato con  Regi  decreti  13
ottobre 1927, n. 2231, e 31 ottobre 1929, n. 2411; 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della R. Universita' predetta; 
  Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n.
2102; 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
  Lo statuto della R. Universita' di Catania, approvato e  modificato
con i Regi decreti sopraindicati,  e'  ulteriormente  modificato  nel
modo seguente: 
  Sono soppressi gli articoli 24, 48, 57, 69, 70, 76, 78, 79. 
  In conseguenza di  tali  soppressioni  e  dell'aggiunta  che  sara'
disposta e' modificata la numerazione degli articoli successivi e dei
loro riferimenti. 
  Art. 9. - E' sostituito dal seguente: 
  «Gli esami di profitto, di laurea e di diploma; hanno luogo in  due
sessioni: la prima ha inizio subito  dopo  la  chiusura  annuale  dei
corsi e la seconda un  mese  innanzi  il  principio  del  nuovo  anno
accademico. 
  Lo studente non puo' presentarsi ad uno stesso esame  piu'  di  una
volta per ogni sessione». 
  Dopo l'art. 16 e aggiunto il seguente: 
  «Art. 17. - Le Facolta' o Scuole  propongono  i  singoli  piani  di
studio, che vengono comunicati agli studenti  mediante  il  manifesto
annuale. 
  Gli studenti sono  liberi  di  variare  i  piani  proposti  purche'
prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie
fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma». 
  Art. 26. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Lo studente, che non  segua  il  piano  di  studi  proposto  dalla
Facolta', deve, per il conseguimento della laurea in  giurisprudenza,
seguire i corsi e superare gli esami in almeno 19 materie scelte  fra
quelle elencate nell'art. 24 o anche fra quelle di altre Facolta'». 
  Art. 48 (gia' 49). - Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Lo studente, che non  segua  il  piano  di  studi  proposto  dalla
Facolta', deve, per il  conseguimento  della  laurea  in  medicina  e
chirurgia, seguire  i  corsi  e  superare  gli  esami  in  almeno  24
materie». 
  Art. 56 (gia' 58). - Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Lo studente, che non  segua  il  piano  di  studi  proposto  dalla
Facolta', deve soddisfare alle seguenti condizioni:» 
  Art. 67 (gia' 71). - E' sostituito dal seguente: 
  «Lo studente, che non  segua  il  piano  di  studi  proposto  dalla
Scuola,  deve,  per  conseguire  il  diploma  in  farmacia,  prendere
iscrizione e superare gli esami in almeno 9 materie scelte fra quelle
elencate nell'art. 64. Deve inoltre provare in  ogni  caso  di  avere
frequentato le esercitazioni di: 
  a) preparazioni ed analisi chimica; 
  b) chimica farmaceutica; 
  c) materia medica; 
  d) botanica,  in  rapporto  alle  piante  officinali,  e  di  avere
sostenuto le relative prove pratiche». 
  Art. 72 (gia' 77). - E' sostituito dal seguente: 
  «Lo studente, che non  segua  il  piano  di  studi  proposto  dalla
Scuola, deve,  per  conseguire  la  laurea  in  chimica  e  farmacia,
prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 14 materie  scelte
fra quelle elencate nell'art. 64 o anche fra quelle delle Facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali e di  medicina  e  chirurgia,
purche' il numero di queste ultime non  sia  superiore  a  tre.  Deve
inoltre frequentare le seguenti esercitazioni: 
  per un biennio: 
  a) preparazioni chimiche  e  di  tossicologia  nel  laboratorio  di
chimica farmaceutica (biennale); 
  b) analisi qualitativa e quantitativa nel  laboratorio  di  chimica
generale; 
  per un anno: 
  c) botanica, sulle piante medicinali; 
  d) fisica; 
  e) chimica bromatologica e zoochimica nel  laboratorio  di  chimica
farmaceutica; 
  f) zoologia; 
  g) chimica biologica; 
  h) igiene; 
  i) tecnica farmaceutica». 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo  dello  Stato
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
  Dato a San Rossore, addi' 22 ottobre 1931 - Anno IX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° febbraio 1932 - Anno X 
  Atti del Governo, registro. 317, foglio 5. - Mancini.