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LEGGE 14 dicembre 1931, n. 1765

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 803, che estende al personale delle nuove costruzioni ferroviarie le disposizioni contenute nel R. decreto 24 novembre 1930, n. 1596, recante norme per l'esonero degli agenti delle Ferrovie dello Stato. (031U1765)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-2-1932 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 803, con il quale sono state estese al personale delle nuove costruzioni ferroviarie le disposizioni contemplate nel decreto R. 24 novembre 1930, n. 1596, recante norme per l'esonero degli agenti delle Ferrovie dello Stato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE


Mussolini - Di Crollalanza - Ciano - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
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