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REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1719

Modifiche allo statuto della Regia università di Torino. (031U1719)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 13-2-1932
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della R. Universita' di Torino, approvato con  R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con  Regi  decreti  13
ottobre 1927, n. 2788, 25 ottobre 1928, n. 3484, 31 ottobre 1929,  n.
2471, e 18 settembre 1930, numero 1368; 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della R. Universita' predetta; 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
  Lo statuto della R. Universita' di Torino, approvato  e  modificato
con i Regi decreti sopraindicati,  e'  ulteriormente  modificato  nel
modo seguente: 
  Sono  soppressi  gli  articoli  72,  quelli  da  74  a  89  con  le
indicazioni delle Scuole alle quali si riferiscono, e il 140. 
  In conseguenza di tali soppressioni e delle  aggiunte  che  saranno
disposte e' modificata la numerazione degli articoli successivi e dei
loro riferimenti. 
  Art. 39. - L'ultimo comma e' cosi' modificato: 
  «Lo studente, tanto se opta per gli esami isolati, quanto  per  gli
esami a gruppo, non potra' essere ammesso alle prove scritte indicate
nel comma 1, se non dopo aver superato gli esami del primo biennio». 
  Gli articoli 62 e 63 sono sostituiti dai seguenti: 
  «Art. 62. - Le Scuole di perfezionamento della Facolta' di medicina
e  chirurgia  hanno  lo  scopo  di   preparare   i   giovani   medici
all'esercizio delle specialita' medico-chirurgiche e di  conferire  i
diplomi di abilitazione al particolare esercizio delle  medesime  con
la qualifica di specialista a norma dell'art. 4  del  R.  decreto  31
dicembre 1923, n.2909». 
  «Art. 63. - Le discipline nelle quali si  conferiscono  diplomi  di
specialista sono le seguenti: 
  1. Chirurgia; 
  2. Psichiatria; 
  3. Neuropatologia; 
  4. Psichiatria e neuropatologia; 
  5. Dermosifilopatia; 
  6. Ostetricia e ginecologia; 
  7. Pediatria; 
  8. Oculistica; 
  9. Oto-rino-laringoiatria; 
  10. Igiene; 
  11. Medicina legale; 
  12. Infortunistica e assicurazioni sociali; 
  13. Radiologia». 
  Art. 64. - E' aggiunto il seguente comma: 
  «Esso  fa  le  proposte  relative  all'ordinamento  degli  studi  e
degl'insegnamenti  e  da'  parere  su  tutti  i   provvedimenti   che
riguardano  la  Scuola  prima  che  questi  siano   sottoposti   alla
Facolta'». 
  Art. 65. - E' sostituito dal seguente: 
  «Ai diplomi di specialista possono aspirare i laureati in  medicina
e chirurgia, che siano forniti del diploma di esame di Stato  o  che,
tutt'al piu', lo conseguano  entro  il  primo  anno  di  corso  delle
singole Scuole di perfezionamento». 
  Gli articoli 67 e 68 sono sostituiti dai seguenti: 
  «Art. 67. - I corsi sono teorici e  pratici,  sotto  la  prevalente
forma di esercitazioni. 
  La ripartizione delle materie d'insegnamento fra  i  vari  anni  di
corso viene proposta dal  Consiglio  di  ciascuna  Scuola,  approvata
dalla Facolta' ed inclusa nel manifesto annuale degli studi. 
  I programmi d'insegnamento sono approvati dalla Facolta'». 
  «Art. 68. - Nelle Scuole di perfezionamento l'internato  si  svolge
in un istituto designato dal direttore della Scuola.  Esso  comprende
la   partecipazione   attiva   degl'iscritti   alle    esercitazioni,
l'assistenza ad atti operativi, l'esecuzione di questi ed inoltre  la
prestazione di un servizio continuativo nell'istituto,  in  modo  che
gl'iscritti coadiuvino il personale in tutte le  mansioni  che  siano
affidate dal direttore. 
  Chi possegga titoli sufficienti puo' essere iscritto ad un anno  di
corso successivo al primo,  rimanendo  esonerato  dal  corrispondente
internato  e  dagli  esami  di  profitto  eventualmente   prescritti.
Potranno pure essere ammessi all'esame di  diploma  quegli  aspiranti
che abbiano compiuto i corsi presso altre Scuole di perfezionamento o
che comunque siano giudicati  forniti  di  titoli  sufficienti.  Tali
deliberazioni saranno prese dalla Facolta' su  parere  del  Consiglio
della Scuola». 
  Art. 71. - Le parole «composta di undici membri»,  sono  sostituite
con le parole «composta di sette membri». 
  Art. 72 (gia' 73). - Nel secondo comma le  parole  «da  approvarsi»
sono sostituite dalla parola «proposta». 
  Gli articoli da 73 (gia' 90) a 78 (gia'  95)  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  «Art. 73. - Per il conseguimento  del  diploma  di  specialista  in
chirurgia si richiedono cinque anni di corso con internato». 
  «Art. 74. - Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti: 
  1. Anatomia chirurgica; 
  2. Anatomia e istologia patologica; 
  3. Patologia chirurgica generale e speciale; 
  4. Semejotica generale e chirurgica; 
  5. Radiologia; 
  6. Chirurgia d'urgenza; 
  7. Tecnica operativa; 
  8. Clinica chirurgica. 
  L'esame di diploma comprende: 
  1. Una prova clinica; 
  2. Presentazione e discussione di una dissertazione su argomento di
patologia o di clinica chirurgica». 
  «Art. 75. - Per il conseguimento  del  diploma  di  specialista  in
psichiatria si richiedono tre anni di corso con internato». 
  «Art. 76. - Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti: 
  1. Fisiologia e patologia del sistema nervoso; 
  2. Neuropatologia; 
  3. Psichiatria forense; 
  4. Psichiatria clinica e tecnica manicomiale. 
  Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare
e discutere una dissertazione scritta su argomento di psichiatria». 
  «Art. 77. - Per il conseguimento  del  diploma  di  specialista  in
neuropatologia si richiedono tre anni di corso con internato». 
  «Art. 78. - Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti: 
  1. Anatomia normale e patologica  del  sistema  nervoso  con  prova
pratica; 
  2. Fisiopatologia del sistema nervoso; 
  3. Clinica neuropatologica; 
  4. Psichiatria. 
  Pel conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare  e
discutere una dissertazione scritta originale». 
  Dopo l'art. 78 (gia' 85) e' inserita, con il relativo programma, la
«Scuola di perfezionamento in psichiatria e neuropatologia»: 
  «Art. 79. - Per il conseguimento  del  diploma  di  specialista  in
psichiatria e neuropatologia si richiedono  tre  anni  di  corso  con
internato». 
  «Art. 80. - Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti: 
  1. Anatomia del sistema nervoso; 
  2. Fisiopatologia del sistema nervoso; 
  3. Anatomia patologica del sistema nervoso; 
  4. Psichiatria clinica e tecnica manicomiale; 
  5. Neuropatologia; 
  6. Psichiatria forense. 
  Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare
e discutere una dissertazione scritta su argomento di  psichiatria  e
neuropatologia». 
  Gli articoli da 81 (gia' 96) a 90 (gia' 105)  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  «Art. 81. - Per il conseguimento  del  diploma  di  specialista  in
dermosifilopatia si richiedono due anni di corso con internato». 
  «Art. 82. - Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti: 
  1. Anatomia patologica; 
  2. Batteriologia, parassitologia e sierologia; 
  3. Clinica dermosifilopatica. 
  Pel conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare  e
discutere una dissertazione scritta con contributo originale». 
  «Art. 83. - Per il conseguimento  del  diploma  di  specialista  in
ostetricia e ginecologia si richiedono  quattro  anni  di  corso  con
internato». 
  «Art. 84. - Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti: 
  1. Ostetricia e ginecologia (medica e operativa); 
  2. Fisiopatologia del neonato; 
  3. Dermosifilopatia; 
  4. Clinica medica generale; 
  5. Clinica chirurgica generale; 
  6.   Anatomia,   embriologia,   fisiologia,   anatomia   patologica
dell'apparato genitale femminile; 
  7. Patologia delle vie urinarie femminili; 
  8. Ostetricia e ginecologia forense e sociale. 
  Pel conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare  e
discutere una dissertazione scritta con contributo personale». 
  «Art. 85. - Per il conseguimento  del  diploma  di  specialista  in
pediatria si richiedono due anni di corso con internato». 
  «Art. 86. - G'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti: 
  1. Fisiologia  dell'eta'  dell'accrescimento  in  rapporto  con  la
clinica; 
  2. Igiene generale, igiene speciale scolastica e  profilassi  delle
malattie infettive; 
  3. Puericoltura, legislazione in rapporto con la pediatria; 
  4. Clinica pediatrica; 
  5. Diagnostica di ortopedia e chirurgia infantile. 
  Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare
e  discutere  una  dissertazione  scritta  con  contributo  personale
clinico o clinico sperimentale». 
  «Art. 87. - Per il conseguimento  del  diploma  di  specialista  in
oculistica si richiedono tre anni di corso con internato». 
  «Art. 88. - Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti: 
  1. Esercitazioni di fisica; 
  2. Anatomia e fisiologia oculare; 
  3. Patologia e anatomia patologica dell'occhio; 
  4. Clinica oculistica. 
  Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare
e discutere una dissertazione scritta con contributo personale». 
  «Art. 89. - Per il conseguimento  del  diploma  di  specialista  in
oto-rino-laringoiatria  si  richiedono  tre   anni   di   corso   con
internato». 
  «Art. 90. - Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti: 
  1. Esercitazioni di fisica; 
  2. Anatomia e fisiologia normale e patologica; 
  3. Clinica oto-rino-laringoiatrica. 
  Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare
e  discutere  una  dissertazione  scritta  di  ricerche  cliniche   e
clinico-sperimentali». 
  Dopo l'art. 90 (gia' 105) e' inserita, con il  relativo  programma,
la «Scuola di perfezionamento in igiene»; 
  «Art. 91. - Per il conseguimento  del  diploma  di  specialista  in
igiene si richiedono due anni di corso con internato». 
  «Art. 92. - Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti: 
  1. Esercitazioni di fisica; 
  2. Chimica applicata all'igiene; 
  3. Batteriologia e sierologia applicate; 
  4. Clinica delle malattie infettive; 
  5. Igiene generale e speciale (teorico-pratico). 
  Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare
e discutere una dissertazione sperimentale su argomento d'igiene». 
  Gli articoli da 93 (gia' 106) a 98 (gia' 111) sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  «Art. 93. - Per il conseguimento  del  diploma  di  specialista  in
medicina legale si richiedono due anni di corso con internato». 
  «Art. 94. - Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti: 
  1.  Medicina  legale  pratica   con   esercitazioni   di   medicina
giudiziaria e indagini di laboratorio; 
  2. Medicina delle assicurazioni sociali; 
  3. Antropologia criminale e psichiatria forense; 
  4. Elementi di tossicologia; 
  5. Diagnostica anatomo-patologica; 
  6. Traumatologia e semejotica chirurgica; 
  7. Polizia giudiziaria. 
  Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare
e discutere una dissertazione scritta su ricerche originali nel campo
della medicina legale e sostenere prove pratiche  di  compilazione  e
discussione di perizie». 
  «Art. 95. - Per il conseguimento  del  diploma  di  specialista  in
infortunistica e assicurazioni sociali  si  richiedono  due  anni  di
corso con internato». 
  «Art. 96. - Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono seguenti: 
  1. Semejotica e patologia chirurgica degli infortunati; 
  2. Infortunistica medico-legale; 
  3. Igiene industriale; 
  4. Assicurazioni sociali. 
  Pel conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare  e
discutere una dissertazione scritta su ricerche originali  nel  campo
dell'infortunistica e delle assicurazioni sociali e  sostenere  prove
pratiche di compilazione e discussione di perizie». 
  «Art. 97. - Per il conseguimento  del  diploma  di  specialista  in
radiologia si richiedono due anni di corso con internato». 
  «Art. 98. - Gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola sono seguenti: 
  1. Anatomia radiologica; 
  2. Patologia chirurgica; 
  3. Patologia medica; 
  4. Fisica sperimentale applicata alla radiologia; 
  5. Tecnica e diagnostica clinico-radiologica; 
  6. Rontgen e radiumterapia. 
  Pel conseguimento del diploma l'iscritto deve inoltre presentare  e
discutere  una  dissertazione   scritta   su   un   argomento   della
specialita'». 
  Art. 114 (gia' 127). - E' sostituito con il seguente: 
  «I laureati in ingegneria, i quali  abbiano  superato  nelle  Regie
Scuole d'ingegneria gli esami di termodinamica e termotecnica  (o  di
fisica tecnica), di elettrotecnica e di  misure  elettriche,  possono
essere iscritti al 4° anno di  corso  per  la  laurea  in  fisica;  i
laureati in matematica possono essere iscritti al 3° anno; coloro che
hanno  conseguito  la  laurea  in  matematica  e  fisica   ed   hanno
frequentato per un anno  il  laboratorio  di  fisica  possono  essere
ammessi al 4° anno». 
  Dopo l'art. 128 (gia' 142) e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 129. - Per tutte le domande d'iscrizione ai diversi corsi  di
laurea della Facolta' di scienze, presentate da  coloro  che  abbiano
gia' conseguita una laurea o compiuti corsi universitari,  pei  quali
non sia gia' contemplata dal  presente  statuto  un'abbreviazione  di
corso, il Consiglio di Facolta' decidera' caso per  caso,  stabilendo
anche l'ordine degli studi e determinando quali esami possano  essere
convalidati. 
  In ogni caso i richiedenti devono  essere  forniti  di  diploma  di
maturita' classica o scientifica conseguito tanti anni  prima  quanti
sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione». 
  Art. 142 (gia' 155). - sostituito dal seguente: 
  «La Commissione per l'esame di laurea  in  chimica  e  farmacia  e'
normalmente costituita da  undici  membri,  tra  i  quali  un  libero
docente ed un provetto farmacista  ed  e'  presieduta  dal  direttore
della Scuola. 
  In caso di necessita' il numero dei componenti di detta Commissione
puo' essere ridotto a sette compreso il libero docente». 
  Art. 144 (gia' 157). - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  «I laureati in chimica, aspiranti al diploma in  farmacia,  possono
essere ammessi al 4° anno solo quando comprovino di avere seguito  le
due parti del corso biennale di chimica farmaceutica e  tossicologica
(parte inorganica e parte organica). In caso contrario  sono  ammessi
al 3° anno». 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
  Dato a San Rossore, addi' 22 ottobre 1931 - Anno IX 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 gennaio 1932 - Anno X 
    Atti del Governo, registro 316, foglio 100. - Mancini.