stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 dicembre 1931, n. 1699

Disciplina di guerra. (031U1699)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  27-1-1932 al: 17-1-1943
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

Disciplina di guerra: soggetti, contenuto e sanzioni.


In caso di mobilitazione gli Enti comunque costituiti nello Stato, i cittadini non soggetti ad obblighi militari, compresi le donne e i minori, e quelli che, pur avendo tali obblighi, non si trovino, per qualunque motivo, presenti in un reparto militare, hanno il dovere di concorrere alla difesa e alla resistenza della Nazione con lo spirito di devozione e di sacrificio dei combattenti.
Le infrazioni alla disciplina di guerra sono punite a norma della presente legge, salvo che altre leggi stabiliscano pene più gravi.