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REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1545

Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Bologna. (031U1545)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  13-1-1932 al: 9-2-2011
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della R. Scuola d'ingegneria di Bologna, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2131, e modificato con R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1879;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Scuola d'ingegneria predetta;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977, e 14 giugno 1928, n. 1590, concernenti gli studi universitari d'ingegneria;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della R. Scuola d'ingegneria di Bologna, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Dopo l'art. 25 sono inseriti il seguente nuovo titolo V concernente il «corso di specializzazione in industria gasistica» e i dodici articoli che lo costituiscono e in conseguenza s'intende spostata la numerazione del titolo e degli articoli successivi:

«Art. 26. - È istituito un corso di specializzazione in industria gasistica, per lo svolgimento del quale la Scuola si varrà anche della organizzazione della Scuola di chimica industriale di Bologna.

Art. 27. - Possono iscriversi a detto corso i laureati in ingegneria civile ed industriale, in chimica industriale e in chimica pura.

Art. 28. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

a) Tecnologia chimica del calore e dei combustibili;

b) Analisi dei combustibili. Economia e controllo chimico della combustione;

c) Chimica della fabbricazione del gas. Prodotti secondari della industria del gas e loro applicazioni;

d) Tecnologia della fabbricazione e della distribuzione del gas (forni, macchinario, impianti, gasometri, condotte, contatori);

e) Gestione amministrativa delle aziende del gas.

Le materie sono insegnate, oltre che con lezioni, con esercitazioni di laboratorio e con visite ad impianti.

Art. 29. - Gl'insegnamenti sono affidati, anno per anno, per incarico dal Consiglio d'amministrazione della Scuola, su proposta del Consiglio dei professori.

Per gl'insegnamenti d'indole chimica la proposta del Consiglio dei professori della Scuola avviene dopo sentito il Consiglio dei professori della Scuola di chimica industriale.

Art. 30. - La durata del corso è semestrale. Gl'insegnamenti teorici e pratici si svolgeranno presso la R. Scuola d'ingegneria, la R. Scuola di chimica industriale e nei laboratori che enti industriali della città potranno mettere a disposizione.

Art. 31. - Le domande d'iscrizione dovranno essere presentate in forma legale al direttore della Scuola non oltre il 1° gennaio; ad esse dovrà essere allegato il certificato della laurea ottenuta.

Art. 32. - La tassa d'iscrizione al corso è di L. 250. La tassa per le prove di profitto è di L. 50.

Art. 33. - Gl'iscritti al corso, in seguito a regolare frequenza, saranno ammessi a sostenere esami sulle materie insegnate.

Art. 34. - Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri nominati dal direttore della Scuola d'ingegneria, sentito il direttore della R. Scuola di chimica industriale. il commissario, che per giustificate ragioni non possa prendere parte all'esame, sarà sostituito a cura del direttore della Scuola d'ingegneria, o, in sua assenza, dal presidente della commissione.

Art. 35. - Agl'iscritti qualora abbiano sostenute le prove finali con esito favorevole, verrà rilasciato un certificato attestante la specifica competenza acquisita nella industria gasistica.

Art. 36. - La R. Scuola d'ingegneria, per la migliore organizzazione ed il funzionamento del corso di specializzazione, si varrà del concorso di enti e di privati, i quali intendano contribuire temporaneamente o stabilmente all'attuazione dei fini che il corso si propone.

Art. 37. - Per le norme e disposizioni relative alla disciplina, agli esami ecc. si fa riferimento, in quanto sono applicabili, a quelle del presente statuto».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Atti del Governo, registro 315, foglio 87. - Mancini.