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REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1545

Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Bologna. (031U1545)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 13-1-1932
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto  lo  statuto  della  R.  Scuola  d'ingegneria  di   Bologna,
approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2131, e  modificato  con
R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1879; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della R. Scuola d'ingegneria predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977, e 14 giugno 1928, n.
1590, concernenti gli studi universitari d'ingegneria; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della R. Scuola d'ingegneria  di  Bologna,  approvato  e
modificato  con  i  Regi  decreti  sopraindicati,  e'   ulteriormente
modificato nel modo seguente: 
 
  Dopo l'art. 25 sono inseriti il seguente nuovo titolo V concernente
il «corso di specializzazione in  industria  gasistica»  e  i  dodici
articoli che lo costituiscono e in conseguenza s'intende spostata  la
numerazione del titolo e degli articoli successivi: 
 
  «Art. 26. - E' istituito un corso di specializzazione in  industria
gasistica, per lo svolgimento del quale la  Scuola  si  varra'  anche
della organizzazione della Scuola di chimica industriale di Bologna. 
 
  Art.  27.  -  Possono  iscriversi  a  detto  corso  i  laureati  in
ingegneria civile ed industriale, in chimica industriale e in chimica
pura. 
 
  Art. 28. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 
 
    a) Tecnologia chimica del calore e dei combustibili; 
 
    b) Analisi dei combustibili. Economia e controllo  chimico  della
combustione; 
 
    c) Chimica della fabbricazione del gas. Prodotti secondari  della
industria del gas e loro applicazioni; 
 
    d) Tecnologia della fabbricazione e della distribuzione  del  gas
(forni, macchinario, impianti, gasometri, condotte, contatori); 
 
    e) Gestione amministrativa delle aziende del gas. 
 
  Le materie sono insegnate, oltre che con lezioni, con esercitazioni
di laboratorio e con visite ad impianti. 
 
  Art. 29. -  Gl'insegnamenti  sono  affidati,  anno  per  anno,  per
incarico dal Consiglio d'amministrazione della  Scuola,  su  proposta
del Consiglio dei professori. 
 
  Per gl'insegnamenti d'indole chimica la proposta del Consiglio  dei
professori  della  Scuola  avviene  dopo  sentito  il  Consiglio  dei
professori della Scuola di chimica industriale. 
 
  Art. 30. - La  durata  del  corso  e'  semestrale.  Gl'insegnamenti
teorici e pratici si svolgeranno presso la R. Scuola d'ingegneria, la
R.  Scuola  di  chimica  industriale  e  nei  laboratori   che   enti
industriali della citta' potranno mettere a disposizione. 
 
  Art. 31. - Le domande d'iscrizione dovranno  essere  presentate  in
forma legale al direttore della Scuola non oltre il  1°  gennaio;  ad
esse dovra' essere allegato il certificato della laurea ottenuta. 
 
  Art. 32. - La tassa d'iscrizione al corso e' di L.  250.  La  tassa
per le prove di profitto e' di L. 50. 
 
  Art. 33. - Gl'iscritti al corso, in seguito a  regolare  frequenza,
saranno ammessi a sostenere esami sulle materie insegnate. 
 
  Art. 34. - Le commissioni per gli esami di profitto  sono  composte
di tre membri  nominati  dal  direttore  della  Scuola  d'ingegneria,
sentito il direttore della  R.  Scuola  di  chimica  industriale.  il
commissario, che per giustificate ragioni non  possa  prendere  parte
all'esame,  sara'  sostituito  a  cura  del  direttore  della  Scuola
d'ingegneria, o, in sua assenza, dal presidente della commissione. 
 
  Art. 35. - Agl'iscritti qualora abbiano sostenute le  prove  finali
con esito favorevole, verra' rilasciato un certificato attestante  la
specifica competenza acquisita nella industria gasistica. 
 
  Art.  36.  -  La  R.   Scuola   d'ingegneria,   per   la   migliore
organizzazione ed il funzionamento del corso di specializzazione,  si
varra'  del  concorso  di  enti  e  di  privati,  i  quali  intendano
contribuire temporaneamente o stabilmente all'attuazione dei fini che
il corso si propone. 
 
  Art. 37. - Per le norme e disposizioni  relative  alla  disciplina,
agli esami ecc. si fa riferimento,  in  quanto  sono  applicabili,  a
quelle del presente statuto». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a San Rossore, addi' 22 ottobre 1931 - Anno IX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 dicembre 1931 - Anno X 
 
  Atti del Governo, registro 315, foglio 87. - Mancini.