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REGIO DECRETO 1 ottobre 1931, n. 1475

Modifiche allo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia. (031U1475)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 26-12-1931
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto  lo  statuto  del  Regio  istituto  superiore  di   medicina
veterinaria di Perugia, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930, n.
1976; 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche del Regio istituto predetto; 
  Veduto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172; 
  Veduto il regolamento approvato con il R. decreto 4 settembre 1925,
n. 1762; 
  Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; 
  Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
  Lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria  di
Perugia, approvato col Regio decreto sopracitato, e'  modificato  nel
modo seguente: 
  Art. 2. - La data della fine dei corsi, di cui  al  secondo  comma,
viene fissata per il «31 maggio» anziche' per il «15 giugno». 
  Art. 3. - E' cosi' modificato: 
  a) la  denominazione  dell'insegnamento  di  «zoologia  generale  e
parassitologia-annuale», di cui al n. 1, e' modificata in  quella  di
«zoologia-annuale»; 
  b) la denominazione dell'insegnamento di «chimica-annuale», di  cui
al  n.  4,  e'  modificata  in  quella   di   «chimica   generale   e
biologica-biennale»; 
  c) dopo l'insegnamento di «botanica-annuale», di cui al  n.  5,  e'
inserito, col n. 6, quello di «economia politica-annuale», ed  e'  in
conseguenza modificata la numerazione degli insegnamenti successivi; 
  d) la denominazione dell'insegnamento di «materia  medica-annuale»;
di  cui  al  n.  10  (gia'   9),   e'   modificata   in   quella   di
«farmacologia-annuale»; 
  e) la denominazione dell'insegnamento di «ezoognosia e  nozioni  di
economia rurale-annuale», di cui al n. 12 (gia' 11), e' modificata in
quella di «ezoognosia annuale»; 
  f) la durata dell'insegnamento di «malattie infettive», di  cui  al
n. 17 (gia' 16), e' modificata da «semestrale» in «annuale»; 
  g) i cinque  commi  successivi  all'elenco  degl'insegnamenti  sono
soppressi e sostituiti con i due seguenti: 
  «Per ciascuno degl'insegnamenti indicati ai nn. 7, 13, 16 e 18  del
presente articolo il Consiglio accademico  puo'  disporre  che  siano
sostenuti due distinti esami. 
  Il Consiglio accademico, inoltre, stabilisce l'ordine di precedenza
degli esami». 
  Dopo l'art. 3 sono aggiunti i seguenti due nuovi articoli: 
  «Art. 4. - Gl'insegnamenti di zoologia  e  anatomia  comparata,  di
fisica,  di  chimica  generale  e  biologica,  di   botanica   e   di
farmacologia sono quelli stessi che s'impartiscono  presso  la  Regia
universita' agli studenti di medicina  e  chirurgia,  e  che  percio'
devono essere frequentati in comune  con  questi  dagli  studenti  di
medicina veterinaria. 
  Egualmente in  comune,  anche  per  il  numero  delle  lezioni,  e'
l'insegnamento di fisiologia che si  svolge  presso  la  Facolta'  di
medicina e chirurgia della Regia universita', integrato, per la parte
speciale, dal corso di fisiologia degli animali domestici. 
  L'insegnamento di economia politica e' in  comune  con  quello  che
s'impartisce agli studenti della Facolta' di giurisprudenza presso la
Regia universita'». 
  «Art. 5. - Tutti gl'insegnamenti debbono, almeno  in  parte,  avere
carattere istituzionale, e sono dimostrativi, corredati, percio',  da
esercitazioni, salvo speciali condizioni riconosciute  dal  Consiglio
accademico. 
  Le esercitazioni di laboratorio, come quelle  di  clinica,  possono
essere tenute dagli aiuti od  assistenti  sotto  la  direzione  e  la
responsabilita' dei professori titolari delle cattedre. 
  I programmi dei corsi,  come  quelli  delle  esercitazioni,  devono
essere sottoposti ogni anno  al  coordinamento  ed  approvazione  del
Consiglio accademico prima dell'inizio delle lezioni». 
  In conseguenza dell'aggiunzione dei predetti articoli e' modificata
la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti. 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
  Dato a San Rossore, addi' 1° ottobre 1931 - Anno IX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1931 - Anno X 
  Atti del Governo, registro 315, foglio 20. - Mancini.