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REGIO DECRETO 24 settembre 1931, n. 1473

Disposizioni per il coordinamento della legge 7 gennaio 1929, n. 4, con le singole leggi finanziarie. Relazione a S. M. il Re del Ministro per le finanze, per la approvazione del R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1473, che detta disposizioni per il coordinamento della legge 7 gennaio 1929, n. 4, con le singole leggi finanziarie. (031U1473)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/12/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/1969)
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vigente al 15/07/2026
Testo in vigore dal:  6-12-1931

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta l'opportunità di emanare disposizioni per il coordinamento della legge 7 gennaio 1929, n. 4, con le singole leggi finanziarie;
Visto l'art. 62 della legge predetta;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le violazioni delle leggi finanziarie per cui è stabilita la pena pecuniaria non costituiscono reato e la sanzione è considerata sopratassa ovvero pena pecuniaria, secondo la distinzione fatta nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, fra sopratassa e pena pecuniaria.
La precedente disposizione si applica altresì quando è stabilita la sopratassa o una sanzione pecuniaria diversa da quelle indicate nell'art. 17 del codice penale.