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REGIO DECRETO 1 ottobre 1931, n. 1379

Modifiche allo statuto della Regia università di Palermo. (031U1379)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/12/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 5-12-1931
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della R. Universita' di Palermo, approvato con R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con  Regi  decreti  13
ottobre 1927, n. 2240, 31 ottobre 1929, n. 2477, e 30  ottobre  1930,
n. 1844; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della R. Universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della R. Universita' di Palermo, approvato e  modificato
con i Regi decreti sopra citati, e' ulteriormente modificato nel modo
seguente: 
 
  Art. 18. - Il terzo comma e' cosi' modificato: 
 
  «Tanto per le lezioni che per le esercitazioni occorrera' la  firma
di  frequenza,  rilasciata  dal  professore  titolare  sul   libretto
d'iscrizione, che  dovra'  essergli  presentato  personalmente  dallo
studente». 
 
  Art. 84. - Nel secondo comma, dopo le parole « L'esame di laurea  »
e' inserita la frase « fermo il disposto dell'articolo 25>>. 
 
  Art. 86.- E' aggiunto il seguente comma: 
 
  «Gl'iscritti gia' in possesso  di  una  certa  esperienza  clinica,
documentata sopratutto dai posti occupati, possono, secondo il parere
della Facolta' medico-chirurgica, ottenere un'abbreviazione di corso:
devono pero' presentarsi a tutti gli esami  ed  averli  superati  per
essere ammessi a conseguire il diploma». 
 
  Art. 87. - Sono apportate le seguenti modifiche: 
 
  a) l'indicazione dell'insegnamento di  «Batteriologia  in  rapporto
con l'ostetricia e la ginecologia» e' rettificata  in  «Batteriologia
in rapporto con l'ostetricia e con la ginecologia»; 
 
  b) dopo  l'insegnamento  di  «Ostetricia  legale  e  sociale»  sono
inseriti quelli di: 
 
  «Malattie oculari del neonato di origine ostetrica»; 
 
  «Allattamento». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 1° ottobre 1931 Anno IX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
  Registralo alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1931 - Anno X 
 
  Atti del Governo, registro 314, foglio 66. - Mancini.