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REGIO DECRETO 1 ottobre 1931, n. 1336

Modifiche allo statuto della Regia università di Modena. (031U1336)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 27-11-1931
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della R. Universita' di Modena, approvato con  R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con  Regi  decreti  13
ottobre 1927, n. 2170, e 30 ottobre 1930, numero 1825; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della R. Universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n.
2102; 
 
  Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della R. Universita' di Modena, approvato  e  modificato
con i Regi decreti sopra citati, e' ulteriormente modificato nel modo
seguente: 
 
  Art. 1. 
 
  - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «Alla Facolta' di medicina e chirurgia sono annesse  le  Scuole  di
perfezionamento in pediatria e in patologia coloniale». 
 
  Art. 2. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «Le  Scuole  di  perfezionamento  in  pediatria  e   in   patologia
coloniale,  annesse  alla   Facolta'   di   medicina   e   chirurgia,
conferiscono i diplomi di specialista in  pediatria  e  in  patologia
coloniale a norma dell'art. 4 del R. decreto  31  dicembre  1923,  n.
2909». 
 
  Art.  33.  -  I.  Nell'elenco  degl'insegnamenti  impartiti   nella
Facolta' di medicina e chirurgia  e'  soppresso  quello  di  «terapia
generale», di cui al n.  26,  ed  e'  in  conseguenza  modificata  la
numerazione degl'insegnamenti successivi. 
 
  II. E' aggiunto il seguente comma: 
 
  «Viene impartito inoltre l'insegnamento della medicina  del  lavoro
nelle  sue  tre  branche:  clinica   e   patologia   delle   malattie
professionali, medicina legale del lavoro, igiene del  lavoro.  Detti
insegnamenti saranno aggregati rispettivamente alle materie  cliniche
generali  e  speciali,  alla  medicina  legale,  all'igiene,   e   la
trattazione  sara'  svolta  con  un  adeguato  numero   di   lezioni,
distribuite fra i vari titolari. Gli esami Saranno tenuti davanti  ad
una o due commissioni». 
 
  Art. 37. - Nell'elenco  che  stabilisce  quali  esami  di  profitto
debbano essere sostenuti per singola materia o per gruppi di materie,
e' soppresso l'insegnamento di «terapia generale» dal gruppo «clinica
medica, terapia generale e radiologia». 
 
  Dopo l'art. 40 sono inserite le seguenti  «Norme  generali  per  le
Scuole di perfezionamento». 
 
  «Art. 41. - Il direttore di ciascuna Scuola  e'  il  professore  di
ruolo che copre la cattedra da cui s'intitola la Scuola; 
 
  nel caso in cui la cattedra non sia coperta  da  un  professore  di
ruolo, il direttore e' scelto dalla Facolta'. 
 
  Gl'insegnanti della Scuola sono proposti  dal  direttore  che  puo'
sceglierli fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti,  fra  gli
aiuti ed assistenti o anche fra persone  di  riconosciuta  competenza
nella specialita'; tali proposte sono approvate dalla Facolta'. 
 
  Il Consiglio di ciascuna Scuola si compone di  tutti  i  professori
che vi tengono gl'insegnamenti ed e' presieduto dal direttore. 
 
  Art. 42. - Il Consiglio dei professori della Scuola ha facolta'  di
esonerare da un anno di corso quei laureati che dimostrino  di  avere
una sufficiente preparazione antecedente nel campo della  specialita'
prescelta   od   una   riconosciuta   maturita'    per    l'esercizio
professionale, purche' siano in grado di  comprovare  tali  requisiti
con documenti e titoli di studio di non dubbia legittimita'.  Nessuno
tuttavia puo' essere esonerato dall'obbligo di  sostenere  tutti  gli
esami di profitto e quello di diploma. 
 
  Art 43. - La sorveglianza sugl'iscritti, per tutto quanto  riguarda
la loro attivita', spetta al direttore della Scuola. 
 
  La frequenza ai singoli insegnamenti annuali deve essere  attestata
dai rispettivi insegnanti e notificata al direttore della Scuola». 
 
  In conseguenza dell'aggiunzione degli anzidetti articoli 41,  42  e
43  e  delle  inserzioni  che  saranno  successivamente  disposte  e'
modificata la  numerazione  degli  articoli  successivi  e  dei  loro
riferimenti. 
 
  Dopo  l'articolo  52  (gia'  49)  e'   aggiunta   la   «Scuola   di
perfezionamento in patologia coloniale»: 
 
  «Art. 53. - La Scuola di  perfezionamento  in  patologia  coloniale
istituita presso la R. Universita' di Modena ha lo scopo di conferire
la  necessaria   competenza   a   coloro   che   vogliono   dedicarsi
all'esercizio della medicina coloniale. 
 
  Il diploma, che viene rilasciato in seguito ad esame,  da'  diritto
alla  qualifica  di  specialista  in  patologia  coloniale,  a  norma
dell'art. 4 del R. decreto 4 dicembre 1923, n. 2909. 
 
  Art. 54. - Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono: 
 
  Patologia delle malattie coloniali (igiene coloniale compresa); 
 
  Protozoologia ed entomologia; 
 
  Elmintologia; 
 
  Batteriologia e sierologia. 
 
  Art. 55. - Detti  insegnamenti  saranno  integrati  dalle  seguenti
esercitazioni pratiche: 
 
  Esercitazioni di protozoologia ed entomologia; 
 
  Esercitazioni di elmintologia; 
 
  Esercitazioni di batteriologia e sierologia. 
 
  Art. 56. - La Scuola ha la durata di un anno scolastico e  ad  essa
possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia e i laureati in
zooiatria. 
 
  Art. 57. - Le tasse  da  pagarsi  sono  quelle  prescritte  per  la
Facolta' di medicina e chirurgia. 
 
  Art. 58. - Agl' iscritti sara' data una tesi  da  svolgere  durante
l'anno scolastico e da discutere alla fine del corso per ottenere  il
diploma». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 1° ottobre 1931 Anno IX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 novembre 1931 - Anno X 
 
  Atti del Governo, registro 314, foglio 23. - Ferzi.