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LEGGE 29 luglio 1931, n. 1208

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1572, relativo all'approvazione dell'Accordo italo-svizzero del 26 luglio 1930, che proroga di altri cinque anni, a partire dal 1° maggio 1930, l'intesa che sospende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10 della Convenzione principale del Gottardo. (031U1208)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  9-5-2025
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))