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REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 806

Attuazione della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie. (031U0806)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  15-7-1931

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA Dl DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 62, parte prima, della legge 7 gennaio 1929, n.4, che accorda al Nostro Governo la facoltà di stabilire la data di entrata in vigore della legge medesima;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Segretario di Stato Ministro per le finanze, d'intesa con il Nostro Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



La legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente le norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, entrerà in vigore il 1° luglio
1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Mosconi - Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 173. - Mancini.