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REGIO DECRETO 18 maggio 1931, n. 544

Concentramento nel Ministero dei lavori pubblici di servizi relativi alla esecuzione di lavori pubblici per conto dello Stato. (031U0544)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  18-5-1931

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla

proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono concentrati nel Ministero dei lavori pubblici, tutti i servizi relativi alla esecuzione delle opere edilizie da eseguirsi per conto dello Stato, come edifici universitari, edifici per biblioteche e per musei, edifici scolastici, finanziari, archivi di Stato, edifici carcerari ed affini, edifici ad uso della M.V.S.N. e delle Capitanerie di porto, come pure quelli riguardanti il Regio esercito nei limiti stabiliti nel Regio decreto 14 giugno 1929, n. 960, e quelli congeneri riguardanti la Regia marina e la Regia aeronautica.

Spettano, altresì, al Ministero dei lavori pubblici oltre i servizi relativi all'edilizia popolare ed economica, ed alle cooperative edilizie fornite di contributo dello Stato, quelli relativi alle cooperative edilizie senza contributo per ciò che attiene a problemi sia tecnici che amministrativi dei lavori.