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REGIO DECRETO 9 marzo 1931, n. 314

Estensione al comune di Cava dei Tirreni delle leggi per la città di Torino 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799. (031U0314)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/1931
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  30-4-1931

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA Dl DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda del comune di Cava dei Tirreni (in provincia di Salerno) diretta ad ottenere l'estensione a suo favore delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino e l'approvazione del regolamento speciale per l'esecuzione delle disposizioni stesse in detto Comune;
Esaminati gli atti;
Veduto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno in data 26 settembre 1925, col quale fu approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1911, n. 586, il progetto per la costruzione della fognatura del comune di Cava dei Tirreni, redatto, sotto la data dell'8 aprile 1924, dagli ingegneri A. Mascola Vitale e A. Pisapia;
Veduto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici in data 10 luglio 1930, col quale fu approvata la perizia di varianti al suindicato progetto, redatta, il 15 ottobre 1929, dall'ingegnere Mascola Vitale e fu assegnato il termine di due anni dalla data del decreto medesimo per il compimento delle espropriazioni e dei lavori;
Veduti i pareri favorevoli espressi, ai termini dell'art. 2 della precitata legge 18 luglio 1911, n. 799, dal Consiglio provinciale sanitario e dalla Giunta provinciale amministrativa di Salerno;
Sentiti i pareri favorevoli del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono estese al comune di Cava dei Tirreni le disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799.