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REGIO DECRETO 18 settembre 1930, n. 1956

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Verolanuova ai sensi dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Verolavecchia. (030U1956)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-4-1931 al: 18-4-1931
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2509, col quale il comune di Verolavecchia è stato aggregato al comune di Verolanuova;
Visto che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Milano alla diretta amministrazione del comune autonomo di Verolanuova, a decorrere dal 1° febbraio 1928;
Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;
Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;
Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Milano dai quali risulta che nell'esercizio 1927-28 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Verolavecchia sostenne l'effettiva spesa di L. 103.940,82;
Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;
Visti i Regi decreti 11 febbraio 1915, n. 449, 1° luglio 1926, n. 1392 e 17 novembre 1927, n. 2605, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Verolavecchia, ora aggregato al comune di Verolanuova, i corrispondenti contributi di lire 7499,77, L. 7200 e L. 3600;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Verolanuova, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Verolavecchia, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 85.641,05 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° febbraio 1928.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE


Giuliano - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 306, foglio 111. - Mancini.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 12 giugno 1931, n. 1048, è visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.