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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1879

Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Bologna. (030U1879)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  24-2-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Bologna approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2135;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia scuola d'ingegneria predetta;
Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977, e 14 giugno 1928, n. 1590 concernenti gli studi universitari d'ingegneria;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Bologna approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2135, è modificato nel modo seguente:
Sono soppressi gli articoli 18, 19 e 24.
In conseguenza di tali soppressioni e delle aggiunte che saranno disposte, è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.
Nel titolo I, la indicazione «Parte generale» è sostituita con la seguente:
«Ordinamento generale e didattico».
Dopo l'art. 3 è soppressa l'indicazione: «Titolo II - Ordinamento degli studi».
In conseguenza di questa soppressione è modificata la numerazione dei titoli successivi.
Art. 5. - È sostituito con il seguente:
«Per l'ammissione al primo anno della Scuola è obbligatoria la presentazione dell'attestato di licenza del corso biennale di studi propedeutici di ingegneria, qualunque sia la Facoltà o Scuola di provenienza».
Art. 7. - Sono apportate le seguenti modificazioni:
I. Nell'elenco degli insegnamenti del primo anno di corso per la laurea in ingegneria civile, all'insegnamento di «scienza delle costruzioni» si aggiunge l'indicazione «(prima parte)».
II. L'elenco degli insegnamenti del secondo anno per il conseguimento della suddetta laurea è sostituito con il seguente:
«2° anno:
1. Scienza delle costruzioni (seconda parte);
2. Idraulica;
3. Architettura tecnica (prima parte);
4. Geodesia e topografia;
5. Elettrotecnica;
6. Materie giuridiche;
7. Macchine termiche e idrauliche (biennale);
8. Ponti;
9. Lingue straniere (corsi facoltativi)».
III. Nell'elenco degli insegnamenti del 3° anno per la medesima laurea in ingegneria civile è soppresso l'insegnamento di «ponti» ed in sua vece è istituito l'insegnamento di «macchine termiche ed idrauliche (biennale)». Nell'insegnamento di «architettura tecnica (biennale)» è soppressa l'indicazione «biennale» ed è aggiunta quella di «(seconda parte)».
IV. Nell'elenco degli insegnamenti del 2° anno per la laurea in ingegneria industriale all'insegnamento di «macchine termiche e idrauliche» è aggiunta l'indicazione «(biennale)».
V. Nell'elenco delle materie del terzo anno per la medesima laurea è aggiunto col n. 1 l'insegnamento di «macchine termiche e idrauliche (biennale)».
In conseguenza di tale aggiunta è modificata la numerazione degli insegnamenti successivi.
Art. 8. - Le parole «per gli architetti» sono sostituite con le parole «per gli allievi architetti».
Art. 9. - Sono apportate le seguenti modificazioni:

I.

Nel primo comma le parole «sul manifesto annuale» sono sostituite con le seguenti: «nell'annuario». I Nel secondo comma le parole «A cura del direttore» sono sostituite con le seguenti: «In conformità del disposto dell'art. 21 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102».

Art. 1

Art. 10. - Il primo comma è sostituito con il seguente:

«Il Consiglio della Scuola stabilisce entro il 31 ottobre di ogni anno l'orario settimanale delle lezioni e delle esercitazioni per ciascuna materia».

Art. 11. - È sostituito col seguente:

«Le lezioni ed esercitazioni hanno termine entro il 15 giugno».

Art. 12. - È sostituito col seguente:

«La iscrizione di laureati che aspirano à conseguire in questa Scuola una nuova laurea è regolata dalle seguenti norme:

1° per la laurea in ingegneria civile:

I laureati in architettura possono essere iscritti al secondo anno ed i laureati in ingegneria industriale possono essere iscritti al terzo anno con l'obbligo della frequenza e dell'esame per le materie del corso d'ingegneria civile, non comprese nell'ordine dei loro studi anteriori.

2° per la laurea in ingegneria industriale:

I laureati in ingegneria civile possono essere iscritti al terzo anno, con l'obbligo della frequenza e dell'esame per le materie del corso di ingegneria industriale non comprese nell'ordine dei loro studi anteriori.

3° per la laurea in architettura:

I laureati in ingegneria civile possono essere iscritti al terzo anno con l'obbligo della frequenza e dell'esame per le materie del corso di architettura non comprese nell'ordine dei loro studi anteriori».

Dopo il suddetto articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 13. - Gli ufficiali e gli ex ufficiali di artiglieria e del genio, che abbiano compiuto regolarmente i corsi della Scuola di applicazione di artiglieria e genio in Torino ed aspirino a conseguire la laurea in ingegneria, possono essere iscritti rispettivamente al secondo e al terzo anno del triennio d'applicazione, previa valutazione, da parte del Consiglio della Scuola, dei corsi seguiti e degli esami superati.

Alle medesime condizioni possono essere iscritti gli ufficiali delle predette armi che abbiano regolarmente compiuti i corsi quadriennali dell'Accademia di artiglieria e genio in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986.

Gli ufficiali e gli ex ufficiali dello stato maggiore della Regia marina, che abbiano compiuto regolarmente i corsi della Regia accademia navale di Livorno, secondo l'ordinamento approvato con Regio decreto 14 marzo 1915, n. 495, e susseguenti modifiche, e che aspirino a conseguire la laurea in ingegneria, possono essere iscritti, sino a tutto l'anno accademico 1930-931, al primo anno del triennio di applicazione, previa valutazione, da parte del Consiglio della Scuola, dei corsi seguiti e delle prove superate».

Art. 16 (già 15). - È sostituito con il seguente:

«Gli allievi devono frequentare nei singoli anni scolastici i corsi di cui all'art. 7 e le esercitazioni relative».

Art. 17 (già 16). - È sostituito con il seguente:

«Senza esclusione della responsabilità personale per i guasti individualmente cagionati ai locali ed al materiale della Scuola, all'atto della iscrizione l'allievo deve versare alla cassa della Scuola oltre la contribuzione annua per le esercitazioni, un deposito di garanzia per la buona conservazione e la eventuale reintegrazione dei modelli, disegni, tavole ed altri oggetti affidatigli nei corsi di alcune materie; e ciò nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.

A fine d'anno la somma depositata, o la relativa parte residua che non abbia dovuto essere incamerata per risarcimento di danni, viene restituita».

Art. 18 (già 17). - È sostituito con il seguente:

«Lo studente ha l'obbligo di sostenere gli esami di profitto sopra tutte le materie elencate nel piano degli studi. Il Consiglio della Scuola ha facoltà di stabilire l'ordine di precedenza di taluni esami rispetto ad esami di altre materie.

Gli esami consistono in interrogazioni o prove orali, in conferenze, in esercizi pratici, in risoluzioni di speciali questioni e problemi, nello studio e nella compilazione dei progetti, a seconda dei diversi insegnamenti.

Lo studente che si ritiri durante l'esame è considerato riprovato.

Agli studenti che abbiano mancato di assiduità o diligenze, può essere negata, su motivata proposta del professore della materia e per deliberazione del Consiglio della Scuola resa esecutiva dal direttore, l'ammissione all'esame di profitto».

Art. 19 (già 20). - È sostituito con il seguente:

«Gli esami di profitto e quelli di laurea hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico».

Dopo l'art. 19 (già 20) sono aggiunti i seguenti due nuovi articoli:

«Art. 20. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri di cui uno libero docente ovvero cultore della materia.

Dette Commissioni sono nominate dal direttore della Scuola su designazione del Consiglio dei professori.

Art. 21. - Gli esami si svolgono alla presenza di tutti i membri della Commissione. Il commissario, che per giustificate ragioni non possa prendere parte agli esami, deve essere sostituito a cura del direttore, o, in sua assenza, del presidente della Commissione».

Art. 23 (già 22). - Nell'ultimo comma sono aggiunte le parole «su designazione del Consiglio dei professori»;

L'art. 24 (già 23) è sostituito con il seguente:

«L'esame di laurea consiste nello svolgimento di un progetto specifico per un determinato ramo d'ingegneria, redatto nell'ultimo anno di corso, ed in una discussione orale.

Le modalità per la scelta e lo svolgimento del progetto vengono fissate dal Consiglio della Scuola.

La Commissione di laurea, esaminato il progetto svolto dal candidato, delibera sulla ammissibilità alla discussione orale».

Art. 25. - È soppresso il secondo comma.

Art. 27. - Il n. 3 è sostituito con il seguente:

«3. Sospensione da uno o più esami di profitto per una o più sessioni di esame».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, foglio 1. - Mancini.