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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1862

Modifiche allo statuto della Regia università di Perugia. (030U1862)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  24-2-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia università di Perugia, approvato con R. decreto 17 novembre 1927, n. 2802, e modificato con successivi Regi decreti 20 settembre 1928, n. 2656, e 25 ottobre 1928, n. 2831;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia università predetta;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia università di Perugia, approvato con R. decreto 17 novembre 1927, n. 2802 e modificato con Regi decreti 20 settembre 1928, n. 2656 e 25 ottobre 1928, n. 2831, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

a)

Sono soppressi gli articoli 20, 50, 59 e 66. In conseguenza di tali soppressioni e dell'aggiunta che viene disposta dopo l'art. 16 è modificata la numerazione degli articoli e dei loro riferimenti. b) Dopo l'art. 16 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

Art. 1

«Art. 17. - Le Facoltà o Scuole propongono i singoli piani di studio che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.

Gli studenti sono liberi di variare i piani di studio proposti, purché prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma».

c) Art. 21. - È sostituito con il seguente:

«Gli studenti non potranno essere ammessi agli esami di laurea se non avranno preso iscrizione e superato gli esami di profitto in almeno 18 materie fra quelle elencate nell'articolo 19 e fra quelle insegnate in altre Facoltà».

d) Art. 33. - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà fascista di scienze politiche la denominazione dell'insegnamento di «Diritto corporativo», di cui al n. 3, è modificata in quella di «Diritto sindacale e corporativo» e sono aggiunti i seguenti due insegnamenti: «29. Dottrina e politica sindacale e corporativa; 30. Etnografia coloniale ed istituzioni islamiche».

e) Art. 35. - La denominazione dell'insegnamento di «Diritto corporativo», di cui al n. 3, è modificata in quella di a Diritto sindacale e corporativo».

f) Art. 36. - È così modificato:

1. Il secondo comma è sostituito con il seguente:

«Egli deve inoltre iscriversi e sostenere l'esame in altre nove materie scelte fra quelle elencate all'art. 33 per gli indirizzi politico-amministrativo e politico-consolare-diplomatico; in altre otto materie per gli indirizzi politico-sindacale-corporativo, politico-coloniale e politico-giornalistico»;

2. Nell'elenco delle materie da seguire per l'indirizzo politico-amministrativo, la denominazione dell'insegnamento di «Diritto corporativo», di cui al n. 3, è modificata in quella di «Diritto sindacale e corporativo»;

3. Nell'elenco delle materie da seguire per l'indirizzo politico-sindacale-corporativo, la denominazione dell'insegnamento di «Diritto corporativo (biennale)», di cui al n. 3, è modificata in quella «Diritto sindacale e corporativo (biennale)», ed è aggiunto, col n. 4, l'insegnamento di «Dottrina e politica sindacale e corporativa».

In conseguenza è modificata, la numerazione degli insegnamenti successivi.

4. Nell'elenco delle materie da seguire per l'indirizzo politico-consolare-diplomatico la denominazione dell'insegnamento di «Diritto corporativo», di cui al n. 3, è modificata in quella di «Diritto sindacale e corporativo».

5. Nell'elenco delle materie da seguire per l'indirizzo politico-coloniale, la denominazione dell'insegnamento di «Diritto corporativo», di cui al n. 3, è modificata in quella di «Diritto sindacale e corporativo» ed è aggiunto, col n. 10, l'insegnamento di «Etnografia coloniale e istituzioni islamiche».

6. Nell'elenco delle materie da seguire per l'indirizzo politico-giornalistico, la denominazione di «Diritto corporativo», di cui al n. 3, è modificata in quella di «Diritto sindacale e corporativo» ed è aggiunto, col n. 10, l'insegnamento di «Dottrina e politica sindacale e corporativa».

g) Art. 48. - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di medicina e chirurgia:

I) all'insegnamento di «Zoologia, parassitologia e anatomia comparata», di cui al n. 2, è sostituito quello di «Zoologia e anatomia comparata»;

II) è soppresso l'insegnamento di «Storia delle scienze» di cui al n. 23 ed è istituito, in sua vece, l'insegnamento di «Otorinolaringoiatria».

h) Art. 49. - All'insegnamento di «Storia delle scienze», indicato alla line del primo comma, è sostituito quello di «Otorinolaringoiatria».

i) Art. 50 (già 51). - È sostituito con il seguente:

«Gli studenti non potranno essere ammessi agli esami di laurea se non avranno preso iscrizione e superato gli esami di profitto in almeno 22 materie scelte fra quelle enumerate nell'art. 48».

l) Art. 58 (già 60). - È sostituito con il seguente:

«Gli studenti non potranno essere ammessi agli esami di laurea in chimica e farmacia se non avranno preso iscrizione e superato gli esami di profitto in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate all'art. 55. Essi possono scegliere anche due materie della Facoltà di medicina con l'approvazione del Consiglio della Scuola.

Gli studenti devono inoltre seguire e superare l'esame nelle esercitazioni, di cui ai numeri 1 a 5 e 7 dell'art. 56».

m) Art. 61 (già 67). - È sostituito con il seguente:

«Gli studenti non potranno essere ammessi agli esami di diploma in farmacia se non avranno preso iscrizione e superato gli esami di profitto in almeno 11 materie scelte fra quelle enumerate nell'art.
55. Essi possono scegliere anche due materie della Facoltà di medicina con l'approvazione del Consiglio della Scuola.

Gli studenti inoltre devono seguire e superare l'esame nelle esercitazioni di cui ai numeri 1, 3 e 7 dell'art. 56».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 141. - Ferzi.