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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1859

Modifiche allo statuto della Regia università di Genova. (030U1859)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 22-2-1931
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Genova  approvato  con
R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con Regi decreti  13
ottobre 1927, n. 2846, 25 ottobre 1928, numero  3510,  e  31  ottobre
1929, n. 2396; 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  Autorita'
accademiche della Regia universita' predetta; 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923,  -  n.
2102; 
  Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale; 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
  Lo statuto della Regia universita'  di  Genova,  approvato  con  R.
decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato  con  Regi  decreti  13
ottobre 1927, n. 2846, 25 ottobre 1928, n. 3510, e 31  ottobre  1929,
n. 2396, e' ulteriormente modificato nel modo seguente: 
  Seno `soppressi gli articoli da 119 a 123, 132, 134. In conseguenza
di tali soppressioni  e  delle  aggiunte  che  saranno  ulteriormente
disposte, e' modificata la numerazione degli  articoli  successivi  e
dei loro riferimenti. 
  Art. 2. - Il quarto comma, concernente le  lauree  conferite  dalla
Facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali,  e'  cosi'
modificato: 
  «La Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali  conferisce
sette lauree: 
    in matematica; 
    in fisica; 
    in chimica; 
    in scienze naturali; 
    in chimica tecnica; 
    mista in scienze fisiche e matematiche; 
    mista in scienze naturali e chimiche». 
  Dopo l'art. 5 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 6. - Il provento delle sopratasse d'esami pagate dai laureati
iscritti alle Scuole di perfezionamento costituisce un fondo a  parte
che sara' erogato a titolo di propine a favore degli  esaminatori  di
ciascuna Scuola». 
  Dopo l'art. 9 (gia' 8) e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 10. - Lo studente puo' passare da una  ad  altra  Facolta'  o
Scuola dell'Universita' o trasferirsi ad altra Universita' o Istituto
superiore, purche' ne faccia domanda entro il 31 dicembre. 
  Trascorso questo termine il rettore potra' rilasciare il foglio  di
congedo soltanto in casi eccezionali, qualora  il  trasferimento  sia
giustificato da gravi ragioni che lo studente  abbia  comprovato  con
documenti. 
  In ogni caso  non  sara'  rilasciato  il  foglio  di  congedo  allo
studente  che  non  sia  in  regola   col   pagamento   delle   tasse
scolastiche». 
  Art. 17 -(gia' 15). - E' sostituito con il seguente: 
  «Gli esami di profitto e gli esami di laurea  e  di  diploma  hanno
luogo in due sessioni: la prima ha inizio  subito  dopo  la  chiusura
annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo
anno accademico». 
  Dopo l'art. 20 (gia' 18) e' aggiunto il seguente: 
  « Art. 21. - Le Facolta' o Scuole propongono  i  singoli  piani  di
studio che vengono comunicati agli  studenti  mediante  il  manifesto
annuale. 
  Gli studenti sono liberi  di  variare  i  piani  proposti,  purche'
prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie
fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma». 
  Art. 22 (gia' 19). - Vengono apportate le seguenti modificazioni: 
    I. Il primo alinea e' sostituito con il seguente: « Le materie di
insegnamento della  Facolta'  di  giurisprudenza  per  la  laurea  in
giurisprudenza sono le seguenti»: 
    II Le denominazioni degli insegnamenti di «storia degli  istituti
economici (con particolare riguardo al diritto commerciale)  e  delle
dottrine economiche», di «teoria generale dello Stato» e di  «diritto
coloniale», di cui ai numeri 20, 29 e 31, sono rispettivamente  cosi'
modificate: 
  «20.  Storia  delle  dottrine  e   degli   istituti   economici   e
corporativi»; 
  «29. Sociologia e teoria generale dello Stato»; 
  «31. Politica e diritto coloniale». 
    III. Sono aggiunti, con i numeri 32 e  33,  gli  insegnamenti  di
«diritto  agrario»  e  di  «organizzazione  della  produzione  e  del
lavoro». 
  Art. 25 (gia' 22). - E' sostituito con il seguente: 
  «Le materie d'insegnamento della Facolta' di giurisprudenza per  la
laurea in scienze politiche, economiche e sociali sono le seguenti: 
     1. Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto
civile (biennale); 
     2. Diritto commerciale (biennale); 
     3. Diritto costituzionale e scienza politica; 
     4.  Diritto  amministrativo   e   scienza   dell'amministrazione
(triennale); 
     5. Diritto internazionale; 
     6. Diritto penale, esclusa la procedura penale (biennale); 
     7. Storia del diritto italiano (nella parte relativa al  diritto
pubblico); 
     8. Diritto ecclesiastico; 
     9. Filosofia del diritto; 
    10. Statistica; 
    11. Economia politica (biennale); 
    12. Scienza delle finanze e diritto finanziario; 
    13.  Storia  delle  dottrine  e  degli   istituti   economici   e
corporativi; 
    14. Legislazione sociale; 
    15. Ragioneria pubblica dello Stato; 
    16. Politica economica; 
    17. Demografia e politica demografica; 
    I8. Geografia (presso la Facolta' di lettere e filosofia); 
    19. Diritto sindacale e corporativo; 
    20. Diritto del lavoro; 
    21. Storia delle dottrine politiche; 
    22. Sociologia e teoria generale dello Stato; 
    23. Diritto pubblico comparato; 
    24. Politica e diritto coloniale; 
    25. Diritto agrario; 
    26. Organizzazione della produzione e del lavoro. 
  Per il conseguimento della laurea in scienze politiche economiche e
sociali, lo studente, che non segua il piano di studi proposto  dalla
Facolta', puo' sostituire ad una  o  piu'  fra  le  materie  in  esso
indicate altrettante materie scelte anche  fra  quelle  insegnate  in
altre Facolta', a condizione pero' che il  numero  complessivo  delle
materie non sia inferiore a 18. Il numero delle materie insegnate  in
altre Facolta', alle quali lo studente puo' iscriversi, non  deve  in
nessun caso essere superiore a tre e la  loro  scelta  dovra'  essere
approvata dalla Facolta' di giurisprudenza. 
  Nessun anno di  corso  sara'  valido  ove  lo  studente  non  stato
iscritto ad almeno tre materie. 
  Lo studente non potra' sostenere gli esami di diritto  commerciale,
diritto costituzionale e scienza politica, diritto  amministrativo  e
scienza dell'amministrazione, diritto internazionale, diritto penale,
storia del diritto italiano,  diritto  ecclesiastico  e  legislazione
sociale, ove non abbia superato l'esame di introduzione alle  scienze
giuridiche e istituzioni di diritto civile, ne' potra' sostenere  gli
esami di scienza delle finanze e diritto  finanziario,  storia  delle
dottrine  e  degli  istituti  economici  e  corporativi,   ragioneria
pubblica e contabilita' dello Stato, politica economica, demografia e
politica demografica, se non abbia superato gli esami di statistica e
di economia politica». 
  Dopo l'art. 38 (gia' 35) e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 39. - Alla Facolta' di giurisprudenza  e'  annesso  un  corso
superiore per i dirigenti sindacali. 
  Un regolamento, proposto dalla Facolta' ed approvato dal  Ministero
dell'educazione  nazionale  e  dal  Ministero   delle   corporazioni,
determinera' l'ordinamento e il funzionamento di tale corso». 
  Art. 42 (gia' 38). - E' sostituito con il seguente: 
  «Gli studenti non potranno essere ammessi agli esami di  laurea  se
non avranno superato gli esami  di  profitto  in  almeno  22  materie
scelte fra quelle elencate all'art. 40. 
  Il numero di insegnamenti che gli studenti  devono  frequentare  in
ciascuno dei sei anni di corso non puo' essere inferiore a tre». 
  Art. 105 (gia' 101). - E' sostituito con il seguente: 
  «Gli studenti non potranno essere ammessi ne' agli esami di  laurea
in lettere ne' agli esami di laurea in filosofia se non avranno prima
superato gli esami di profitto in almeno 12 materie scelte fra quelle
enumerate nell'art. 102 o fra quelle insegnate in altre Facolta'.  La
scelta delle materie appartenenti  ad  altra  Facolta'  deve,  pero',
essere approvata dalla Facolta' di lettere, ma,  in  nessun  caso  il
numero complessivo di tali materie puo' essere superiore a tre. 
  Gli studenti devono  dichiarare  all'inizio  del  secondo  anno  se
intendono conseguire la laurea in lettere  o  in  filosofia,  e,  nel
primo caso, all'inizio del terzo anno, devono dichiarare in quale dei
seguenti gruppi: 
    letterario moderno, 
    letterario classico, 
    storico-geografico, 
  intendono conseguire la laurea in lettere». 
  Art. 120 (gia' 116). - L'indicazione dell'insegnamento di  «chimica
industriale», di cui  al  numero  30,  e'  modificata  in  quella  di
«chimica industriale e tecnologia chimica». 
  Sono  soppressi  gli  insegnamenti  di  «Meccanica  applicata  alle
costruzioni», di « Meccanica applicata alle  macchine  (cinematica  e
dinamica applicata) » e di « Architettura tecnica », di cui ai numeri
39, 40 e 41, e in conseguenza e' modificata la  numerazione  dei  sei
insegnamenti successivi. 
  Sono poi aggiunti, coi numeri 45, 46, 47 e 48, i  seguenti  quattro
nuovi insegnamenti: 
    «Metallurgia e metallografia; 
    Impianti industriali; 
    Chimica applicata; 
    Chimica agraria». 
  Art. 122 (gia' 118). - E' sostituito con il seguente: 
  «Lo studente e' libero di modificare i piani di  studi  consigliati
sostituendo ad una o piu' fra  le  materie  in  essi  indicate  altre
materie, purche' soddisfi alle seguenti condizioni: 
  per la laurea in matematica: prenda iscrizione e superi  gli  esami
in almeno 13 materie scelte  fra  quelle  elencate  all'art.  120  ai
numeri 1 a 3, 9 a 19  e  36  e  inoltre  frequenti  per  un  anno  il
laboratorio di fisica; 
  per la laurea in fisica: prenda iscrizione e superi  gli  esami  in
almeno 12 materie scelte fra  quelle  elencate  all'articolo  120  ai
numeri 1 a 4, 9 a 21, 28, 32, 36 e 38  e  inoltre  frequenti  per  un
biennio il laboratorio  di  fisica  sostenendone  il  relativo  esame
pratico e per un anno il laboratorio di chimica; 
  per la laurea in chimica: prenda iscrizione e superi gli  esami  in
almeno 12 materie scelte fra  quelle  elencate  all'articolo  120  ai
numeri 1 a 5, 7, 21, 22, 30, 37, 39 a 41 e la chimica farmaceutica  e
tossicologica (della Scuola di farmacia) e inoltre frequenti  per  un
anno il laboratorio di fisica sostenendone il relativo esame  pratico
e per quattro anni il laboratorio di chimica sostenendone i  relativi
esami teorico-pratici: analisi per via secca, analisi per via  umida,
analisi quantitativa; 
  per la laurea in scienze naturali: prenda iscrizione e  superi  gli
esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate all'art. 120 ai
numeri 1 a 8, 22, 26, 32, 33, 40, 41, 44 e la fisiologia e la chimica
biologica  (della  Facolta'  di  medicina  e  chirurgia)  e   inoltre
frequenti per un anno ciascuno i laboratori di fisica e  di  chimica,
per due anni uno dei  laboratori  di  scienze  naturali,  e,  per  un
periodo di tempo da stabilirsi  dalla  Facolta',  gli  altri  quattro
laboratori di scienze naturali, superando, nel secondo  biennio,  due
esami pratici, uno dei quali sulle materie biologiche  e  l'altro  su
quelle abiologiche; 
  per la laurea in chimica tecnica: prenda iscrizione  e  superi  gli
esami in almeno 12 materie, scelte fra quelle elencate  all'art.  120
ai numeri 1 a 4, 21, 22, 30, 37 a 40, 43, 45, 46 e  48  o  anche  fra
quelle che la Facolta' segnali doversi frequentare  presso  la  Regia
scuola d'ingegneria navale, ed inoltre frequenti per quattro anni  il
laboratorio di chimica sostenendone i relativi esami  teorico-pratici
(analisi per via secca, analisi per via umida, analisi quantitativa),
per un anno il laboratorio di fisica ed uno a scelta  dei  laboratori
speciali, sostenendo in ogni caso il relativo esame pratico; 
  per la laurea  mista  in  scienze  fisiche  e  matematiche:  prenda
iscrizione e superi gli esami in almeno 11 materie scelte fra  quelle
elencate all'art. 120 ai numeri 1  a  3,  9  a  20  e  36  e  inoltre
frequenti per due anni  il  laboratorio  di  fisica  sostenendone  il
relativo esame pratico e per un anno il laboratorio di chimica; 
  per  la  laurea  mista  in  scienze  naturali  e  chimiche:  prenda
iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie scelte fra  quelle
elencate all'art. 120 ai numeri 1 a 8, 21, 22, 30, 32, 33, 39 a 41  e
la fisiologia e chimica  biologica  (della  Facolta'  di  medicina  e
chirurgia) e inoltre frequenti per due anni il laboratorio di chimica
superando  una  prova  di  analisi  qualitativa,  per  un   anno   il
laboratorio di fisica, e, per un periodo di tempo da stabilirsi dalla
Facolta',  ciascuno  dei  cinque  laboratori  di  scienze   naturali,
superando nel secondo biennio  una  prova  pratica  o  sulle  materie
biologiche o su quelle abiologiche (a scelta)». 
  Art. 131 (gia' 133). - E' sostituito con il seguente: 
  «Lo studente per essere ammesso all'esame di laurea  in  chimica  e
farmacia deve frequentare e superare gli esami in almeno  12  materie
che puo' scegliere fra quelle elencate nell'art.  130  e  fra  quelle
delle Facolta' di scienze e  di  medicina,  che  saranno  annualmente
indicate dalla  Scuola  nel  proprio  manifesto.  Egli  deve  inoltre
seguire i corsi di esercitazioni proposti dalla Scuola stessa». 
  Art. 132 (gia' 135). - E' sostituito con il seguente: 
  «Lo studente, per essere ammesso all'esame di diploma in  farmacia,
deve frequentare e superare l'esame in almeno  9  materie,  che  puo'
scegliere fra quelle  elencate  nell'art.  130  e  fra  quelle  delle
Facolta' di scienze e di medicina, che saranno  annualmente  indicate
dalla Scuola nel proprio manifesto. Egli deve inoltre seguire i corsi
di esercitazioni proposti dalla Scuola stessa». 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
    Dato a San Rossore, addi' 30 ottobre 1930 Anno IX 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1931 Anno IX 
    Atti del Governo, registro 304, foglio 134. - Ferzi.