stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1930, n. 1780

Riduzione degli emolumenti spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli uscieri degli uffici di conciliazione. (030U1780)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 30 marzo 1931, n. 379 (in G.U. 01/05/1931, n. 100).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  18-1-1931 al: 30-11-1937
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità e l'urgenza di ridurre, in relazione alle condizioni economiche generali, i diritti, le percentuali nonché le indennità spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli uscieri di conciliazione;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Tutti i diritti e le percentuali, nonché le indennità di trasferta spettanti, a norma delle disposizioni vigenti, agli ufficiali giudiziari ed agli uscieri degli uffici di conciliazione sono ridotti in ragione del dodici per cento.
Peraltro la sopratassa del 10 per cento, stabilita a favore dell'Erario dall'art. 57 del testo organico 28 dicembre 1924, n. 2271; continuerà ad essere corrisposta sull'ammontare complessivo dei diritti e delle indennità di trasferta per gli atti degli ufficiali giudiziari senza tenersi conto della riduzione disposta nel comma precedente.