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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1755

Modifica dello statuto della Regia scuola di architettura di Roma. (030U1755)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 31-1-1931
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della  Regia  scuola  di  architettura  di  Roma,
approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2837, e  modificato  con
successivo R. decreto 31 ottobre 1929, n. 2478; 
 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  Autorita'
accademiche della Regia scuola di architettura predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia scuola di architettura  di  Roma,  approvato
con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2837, e modificato con R.  decreto
31 ottobre 1929,  n.  2478,  e'  ulteriormente  modificato  nel  modo
seguente: 
 
  Art.  2.  -  a)  Negli  insegnamenti  del  IV  anno  e'   soppresso
l'insegnamento di «edilizia popolare economica»; 
 
  b) L'insegnamento di «materie giuridiche  ed  economiche»  compreso
fra le materie del quinto anno, e'  portato  fra  quelle  del  quarto
anno. 
 
  Art. 16. - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Nel primo biennio gli esami delle seguenti materie: 
 
  Analisi matematica I; 
 
  Geometria descrittiva; 
 
  Storia e stili dell'architettura I; 
 
  debbono precedere rispettivamente gli esami delle seguenti materie: 
 
  Analisi matematica II; 
 
  Applicazioni della geometria descrittiva; 
 
  Storia e stili dell'architettura II. 
 
  Parimenti  l'esame  di  Disegno  architettonico  ed   elementi   di
composizione I deve precedere quelli  di  Disegno  architettonico  ed
elementi di composizione II e di Rilievo dei monumenti. 
 
  Nel successivo triennio gli esami delle seguenti materie: 
 
  Meccanica razionale; 
 
  Fisica sperimentale e tecnica; 
 
  Decorazione pittorica; 
 
  Composizione architettonica I; 
 
  Scienza delle costruzioni; 
 
  Composizione architettonica II; 
 
  debbono  precedere,  rispettivamente,  gli  esami  delle   seguenti
materie: 
 
  Scienza delle costruzioni; 
 
  Impianti tecnici; 
 
  Arredamento e decorazione interna; 
 
  Composizione architettonica II; 
 
  Tecnica delle costruzioni civili; 
 
  Composizione architettonica III. 
 
  Parimenti l'esame  di  Caratteri  degli  edifici  dovra'  precedere
quelli  di  Igiene  delle  abitazioni  e  di  Estimo   ed   esercizio
professionale dell'architettura;  e  gli  esami  di  Caratteri  degli
edifici, Composizione architettonica  II,  Igiene  delle  abitazioni,
dovranno  precedere  quello  di  Edilizia  cittadina  ed   arte   dei
giardini». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 30 ottobre 1930 - Anno IX 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1931 - Anno IX 
 
    Atti del Governo, registro 304, foglio 34. - Mancini.