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REGIO DECRETO 18 dicembre 1930, n. 1733

Norme transitorie per i passaggi a categoria superiore e la sistemazione in ruolo del personale in servizio delle Amministrazioni statali. (030U1733)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  14-1-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e loro successive modificazioni;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare le nomine agli impieghi statali da effettuarsi in dipendenza di concorsi che le diverse Amministrazioni siano autorizzate a bandire;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il primo concorso per esami da bandire, dopo la data del presente decreto, e non oltre il 31 dicembre 1931, dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, per assunzioni al grado iniziale di ciascuno dei dipendenti ruoli di personali considerati nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e successive modificazioni, è riservato ai dipendenti statali dei ruoli suindicati, che alla data del presente decreto appartengano al gruppo rispettivamente inferiore a quello pel quale ciascun concorso si effettua, nonché al personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti alla data del presente decreto le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Per i candidati di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età, fissato dai singoli ordinamenti, ma è necessario il possesso, alla data del presente decreto, del titolo di studio stabilito per l'assunzione nel ruolo al quale ciascun concorso si riferisce; peraltro, ai concorsi di nomina in ruoli di gruppo C, possono essere ammessi anche gli aspiranti che, pur essendo sprovvisti del titolo di studio, esercitino, da almeno due anni alla data del presente decreto, attribuzioni proprie del personale del ruolo pel quale il concorso è effettuato, e inoltre siano dal proprio Consiglio d'amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1929, n. 2201, relativo ai concorsi di nomina in ruoli di gruppo C del personale subalterno invalido di guerra, i quali concorsi saranno effettuati, per ciascun ruolo del predetto gruppo, unitamente a quelli previsti pel medesimo gruppo dal presente decreto.