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REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1930, n. 1636

Modifica dell'art. 20 della legge 23 luglio 1896, n. 318, relativa alle tasse d'ancoraggio. (030U1636)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1931, n. 466 (in G.U. 12/05/1931, n. 109).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-1-1931 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la. necessità urgente ed assoluta di provvedere all'aumento della misura delle tasse di ancoraggio dovute dalle navi a vapore nazionali ed estere che approdano nei porti del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



Con effetto dal 1° gennaio 1931 l'art. 20 della legge 23 luglio 1896, n. 318, è sostituito dal seguente:
«Art. 20. - Le navi a vapore nazionali e le estere, equiparate in virtù di trattati alle nazionali, le quali approdano a un porto, ad una rada, o ad una spiaggia dello Stato per operazioni di commercio, pagheranno per tassa di ancoraggio:
a) L. 3,60 per tonnellata di stazza netta se provengono dall'estero;
b) L. 1 se navigano esclusivamente fra i porti, le rade e le spiaggie dello Stato.
«Queste tasse sono valevoli per 30 giorni incominciando dal giorno dello approdo. Le navi predette potranno però abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di 12 mesi pagando per ogni tonnellata di stazza netta rispettivamente L. 9 e L. 3 nei casi previsti alle lettere a) e b) del presente articolo».
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Ciano - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 303, foglio 130. - Mancini.