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REGIO DECRETO 20 novembre 1930, n. 1483

Modifica della denominazione della Regia avvocatura erariale in «Avvocatura di Stato» e istituzione degli uffici distrettuali di Avvocatura di Stato a Brescia ed a Messina. (030U1483)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  1-12-1930

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;
Visto il testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale, approvato col R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, giusta il quale la circoscrizione degli uffici distrettuali della Regia avvocatura erariale deve coincidere con quella delle Corti di appello;
Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, di approvazione dei ruoli dei personali finanziari;
Vista la legge 17 aprile 1930, n. 421, con la quale sono state trasformate in Corti di appello le Sezioni di Corti di appello di Brescia e di Messina;
Riconosciuta l'assoluta necessità di istituire gli uffici distrettuali di Avvocatura erariale nelle sedi delle due nuove Corti di appello di Brescia di Messina, nonché l'opportunità di conferire alla Avvocatura medesima una denominazione più rispondente alla natura delle sue attribuzioni;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La denominazione della Regia avvocatura erariale è modificata in quella di «Avvocatura dello Stato».