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REGIO DECRETO 18 luglio 1930, n. 1455

Primo elenco di industrie fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa della Nazione. (030U1455)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/12/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-12-1930 al: 25-4-1933
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, che dà facoltà al Governo del Re di determinare le industrie che debbono essere dichiarate fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa della Nazione;
Ritenuta la necessità di procedere alla determinazione di un primo elenco di tali industrie;
Vista la proposta della Commissione Suprema di difesa;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono dichiarate fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa della Nazione le industrie della fabbricazione delle armi, degli strumenti vari di guerra, delle munizioni e degli esplosivi, dei mezzi radio, degli strumenti e materiali per tele-comunicazioni e di ogni altro prodotto per la guerra; l'industria delle costruzioni aeronautiche; l'industria delle costruzioni navali; l'industria delle costruzioni dei mezzi di trasporto terrestri.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.


Mussolini - Gazzera - Sirianni -


Balbo - Bottai.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 302, foglio 39. - Mancini.