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REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1930, n. 1447

Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930. (030U1447)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/1930
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 1930, n. 1906 (in G.U. 17/02/1931, n.39).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-11-1930 al: 16-6-1931
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni verificatisi in seguito al terremoto del 30 ottobre 1930;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, e coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata la spesa di L. 30.000.000, da stanziare nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, nei Comuni danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930 che saranno indicati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze:

a) ai bisogni ed opere urgenti di pronto soccorso;

b) all'esecuzione dei lavori di sgombro delle macerie dalle aree pubbliche e di quelli di demolizione e di puntellamento degli edifici pericolanti, nonché alla esecuzione di ufficio di piccole riparazioni di case urbane e rurali atte a dare immediato ricovero stabile alla popolazione danneggiata;

c) alla costruzione di ricoveri stabili per le persone rimaste senza tetto;

d) alla concessione di sussidi nella spesa di riparazione o di ricostruzione di edifici urbani e rurali di proprietà privata, danneggiati o distrutti dal terremoto;

e) alla concessione di sussidi per il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici provinciali o comunali, o appartenenti ad enti morali aventi scopo di beneficenza, nonché di edifici di uso pubblico.

Gli abitati, nei quali dovrà provvedersi alla costruzione dei ricoveri stabili di cui alla lettera c), saranno determinati col decreto di cui al 1° comma del presente articolo.