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REGIO DECRETO 9 giugno 1930, n. 1182

Esecuzione delle seguenti Convenzioni stipulate tra la Santa Sede e il Regno d'Italia in dipendenza del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929: 1° Convenzione per la esecuzione dei servizi postali, firmata in Roma il 29 luglio 1929; 2° Convenzione per la esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici, firmata in Roma il 18 novembre 1929; 3° Convenzione per disciplinare la circolazione degli autoveicoli nei territori dello Stato della Città del Vaticano e del Regno d'Italia, firmata in Roma il 28 novembre 1929. (030U1182)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/09/1930
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  25-9-1930

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Vista la legge 5 giugno 1929, n. 1503, che approva il Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, firmato in Roma l'11 febbraio 1929;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti Convenzioni stipulate tra la Santa Sede ed il Regno d'Italia in dipendenza del Trattato del Laterano dell' 11 febbraio 1929 :

1° Convenzione per la esecuzione dei servizi postali, firmata in Roma il 29 luglio 1929;

2° Convenzione per la esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici, firmata in Roma il 18 novembre 1929;

3° Convenzione per disciplinare la circolazione degli autoveicoli nei territori dello Stato della Città del Vaticano e del Regno d'Italia, firmata in Roma il 28 novembre 1929.