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REGIO DECRETO 12 maggio 1930, n. 1141

Autorizzazione alla «Casa di lavoro per i ciechi di guerra», con sede in Roma, a farsi rappresentare e difendere dalla Regia avvocatura erariale. (030U1141)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/09/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-2-2011
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))