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LEGGE 9 giugno 1930, n. 1006

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1757, che dà esecuzione al Protocollo e Dichiarazioni annesse concernenti la messa in vigore dell'Accordo internazionale dell'11 luglio 1928, relativo all'esportazione delle ossa, Protocollo e Dichiarazioni firmati a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati l'11 settembre 1929. (030U1006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/08/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 05/09/2026
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Testo in vigore dal:  2-8-1930

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputali hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto legge 28 settembre 1929, n. 1757, che dà esecuzione al Protocollo e Dichiarazioni annesse concernenti la messa in vigore dell'Accordo internazionale dell'11 luglio 1928, relativo all'esportazione delle ossa, Protocollo e Dichiarazioni firmati a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati 1'11 settembre 1929.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Grandi - Mosconi - Bottai.

Guardasigilli: Rocco.

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NB. - Gli Atti internazionali di cui sopra vennero pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 1929, n. 243