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REGIO DECRETO-LEGGE 26 giugno 1930, n. 964

Norme per l'uso delle qualifiche accademiche di dottore in ingegneria ed in chimica industriale. (030U0964)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/1930
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 febbraio 1931, n. 188 (in G.U. 13/03/1931, n. 60).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  8-8-1930

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di riconoscere a tutti coloro i quali, in qualunque tempo, compirono gli studi di ingegneria e di chimica industriale, le qualifiche accademiche di dottore, rispettivamente, in ingegneria ed in chimica industriale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A tutti coloro i quali, anteriormente all'entrata in vigore dell'ordinamento stabilito dal R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni, hanno conseguito nel Regno il diploma di ingegnere, compete la qualifica di «dottore in ingegneria».

A tutti coloro i quali hanno conseguito il diploma della Scuola speciale di chimica industriale, istituita presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia università di Pavia con decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1725, compete la qualifica di «dottore in chimica industriale».