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LEGGE 10 luglio 1930, n. 957
Avanzamento degli ufficiali in congedo del Regio esercito. (030U0957)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/1930
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
(GU n.171 del 23-07-1930)
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14/05/2026
Articoli
CAPO I.
Degli ufficiali in congedo.
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CAPO II.
Norme generali relative all'avanzamento.
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CAPO III.
Dell'avanzamento degli ufficiali di complemento.
A) Ufficiali di complemento da assegnare alle unità di prima linea.
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B) Ufficiali di complemento assegnati alle unità ausiliarie e territoriali.
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C) Ufficiali di complemento dei Corpi sanitario, veterinario, commissariato, sussistenza, amministrazione.
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CAPO IV.
Della esclusione definitiva dall'avanzamento.
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CAPO V.
Procedura pei giudizi relativi all'avanzamento.
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