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LEGGE 3 luglio 1930, n. 950

Estensione agli ufficiali della Milizia nazionale forestale delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul matrimonio e sulla costituzione della relativa dote, in vigore per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza. (030U0950)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))