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LEGGE 26 maggio 1930, n. 801

Proroga fino al 31 dicembre 1933 delle facilitazioni fiscali, accordate con R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2382, per lo zucchero e per lo spirito prodotti nelle Colonie italiane importati nel Regno; estensione, fino alla data suddetta, del rimborso del sesto della sopratassa di confine a 3000 ettolitri di spirito annui; esenzione dello spirito di origine delle Colonie italiane dall'obbligo di essere parzialmente utilizzato come carburante. (030U0801)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))