Proroga fino al 31 dicembre 1933 delle facilitazioni fiscali,
accordate con R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2382, per lo
zucchero e per lo spirito prodotti nelle Colonie italiane importati
nel Regno; estensione, fino alla data suddetta, del rimborso del
sesto della sopratassa di confine a 3000 ettolitri di spirito annui;
esenzione dello spirito di origine delle Colonie italiane
dall'obbligo di essere parzialmente utilizzato come carburante.
(030U0801)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/1930
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)