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LEGGE 7 aprile 1930, n. 538

Lunghezza del miglio marino. (030U0538)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-6-1930

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per le misurazioni marittime è adottato il «miglio marino internazionale», pari a metri 1852.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Grandi - Sirianni -
Giuliano - Ciano - Bottai.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.