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LEGGE 27 marzo 1930, n. 499

Riconoscimento, ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa, ecc., per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-1918. (030U0499)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))