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LEGGE 27 marzo 1930, n. 461

Modifiche all'art. 4 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371. (030U0461)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/05/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))