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REGIO DECRETO 31 marzo 1930, n. 357

Aggiunta alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657. (030U0357)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/1930
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-5-1930

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3 della legge 15 marzo 1923, n. 692, relativa alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;
Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione della legge suddetta approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
Vista la tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



Alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, è aggiunta la seguente voce:

« 37. Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarità del caso a giudizio dell'Ispettorato corporativo manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Bottai.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

Atti del Governo, registro 295, foglio 86. - Mancini.