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REGIO DECRETO 21 ottobre 1903, n. CCCCXIX (419)

Col quale è abrogata la sezione elettorale operaia con sede in San Miniato del V collegio di probi-viri per le industrie fisiche, fisico-chimiche e affini. (0300419R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/1903
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-11-1903

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie e il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;
Veduto il regio decreto del 21 aprile 1898, n. CXXVI (parte supplementare), col quale furono istituiti i collegi di probi-viri per le industrie nella provincia di Firenze;
Veduto il regio decreto del 1° aprile 1900, n. CX (parte supplementare), che stabilisce le sezioni elettorali dei collegi di probi-viri per le industrie della provincia di Firenze tra cui quelle del V collegio per le industrie fisiche, fisico-chimiche e affini con sede in S. Croce sull'Arno;
Ritenuta l'opportunità di far votare separatamente nei rispettivi comuni di Empoli e di San Miniato gli elettori operai dei comuni stessi che giusta il regio decreto del 1° aprile 1900, n. CX (parte supplementare), fanno parte di una unica sezione, con sede in San Miniato;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1



È abrogata la sezione elettorale operaia con sede in San Miniato e giurisdizione nel comune stesso e su quello di Empoli stabilita dal regio decreto del 1° aprile 1900, n. CX (parte supplementare), per il V collegio di probiviri per le industrie fisiche, fisico-chimiche e affini con sede in S. Croce sull'Arno.