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REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2483

Modifiche allo statuto della Regia università di Roma. (029U2483)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-5-1930 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti i Nostri decreti 14 ottobre 1926, n. 2319, 13 ottobre 1927, n. 2819, e 20 settembre 1928, n. 3018, coi quali venne approvato e modificato lo statuto della Regia università di Roma;
Vedute le nuove proposte di modificazioni allo statuto presentate dalle autorità accademiche di detta Università;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto della Regia università di Roma, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato coi Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2819, e 20 settembre 1928, n. 3018, è ancora modificato come segue:

Art. 1



All'elenco delle Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia si aggiungano le due seguenti scuole:

«Scuola di clinica medica.

Scuola di oncologia».

Si modifichi l'ultimo capoverso nel modo seguente:

«Sono annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali il Seminario matematico e la Scuola di perfezionamento in storia delle scienze».

Art. 18. - Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza si modifichi l'insegnamento di «diritto amministrativo» di cui al n. 13 in «diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (biennale)» e si sopprima l'insegnamento di «scienza dell'amministrazione» di cui al n. 14, modificando in conseguenza la numerazione degli insegnamenti successivi.

Dopo l'art. 46, si inserisca l'articolo seguente, e si modifichi in conseguenza la numerazione degli articoli successivi:

«Art. 47. - Il Consiglio direttivo della Scuola può concedere una abbreviazione del corso di perfezionamento a quegli iscritti che si presentino già forniti di titoli adeguati od abbiano frequentato la Scuola con notevole profitto nel periodo anteriore alla laurea.

L'abbreviazione potrà essere consentita fino al limite minimo di un anno di frequenza dopo il conseguimento della laurea.

Coloro che usufruiranno della detta agevolazione sono sempre tenuti a sostenere tutti gli esami richiesti per il diploma».

Art. 58 (già 57). - Si modifichi l'elenco delle materie di insegnamento nel modo seguente:

Al n. 7, invece di «statistica metodologica» leggasi «statistica».
Si sopprima l'insegnamento di cui al n. 10, e si modifichi in conseguenza la numerazione degli insegnamenti fino al n. 21.

Al n. 11 (modificato in 10), invece di «politica e legislazione finanziaria» leggasi: «politica economica e finanziaria». Fra l'insegnamento di cui al n. 21 (modificato in 20)

e il successivo si inseriscano gli insegnamenti seguenti:

«21. Scienza dell'amministrazione (biennale);

22. Archivistica;

23. Politica internazionale;

24. Politica sindacale e corporativa;».

Si modifichi, in conseguenza, la numerazione degli insegnamenti successivi. Si inserisca, tra l'elenco degli insegnamenti e l'ultimo capoverso, il capoverso seguente:

«Potranno essere tenuti insegnamenti di lingue estere».

Art. 59 (già 58). - Si sostituisca col seguente:

«I corsi di cui sopra, per i quali nulla sia esplicitamente stabilito, hanno durata annuale, biennale o semestrale secondo le deliberazioni del Consiglio di Facoltà».

Art. 62 (già 61), comma 2°. - Si sostituisca col seguente:

«Gli esami di introduzione alle scienze giuridiche, filosofia del diritto, istituzioni di diritto privato italiano, diritto pubblico interno, debbono essere sostenuti prima di quello del diritto pubblico comparato; l'esame di diritto pubblico comparato deve essere sostenuto prima degli esami di diritto internazionale pubblico e privato e di legislazione economica e del lavoro; gli esami di economia teorica e di statistica debbono essere sostenuti prima dell'esame di politica economica e finanziaria».

Art. 63 (già 62). - Nel comma secondo si sopprima la materia «politica e statistica economica» e si modifichi la materia «politica e legislazione finanziaria» in «politica economica e finanziaria»; alla fine del comma stesso, alle parole «di cui all'ultimo comma dell'art. 60» si sostituiscano le parole «di cui all'ultimo comma dell'art. 61».

Il comma quarto si sostituisca col seguente: «I laureati in lettere e filosofia sono ammessi al secondo anno».

Tra il quarto e il quinto comma si inserisca il seguente: «I diplomati in statistica sono ammessi di regola al secondo anno, salvo diverso giudizio della Facoltà».

Art. 64 (già 63), comma secondo. - Si sostituisca col seguente: «Il tema della dissertazione è scelto dal candidato, col consenso del Preside, in una delle materie elencate all'art. 58».

Art. 65 (già 64), comma primo. - Si sostituisca col seguente: «Sono annessi alla Facoltà di scienze politiche:

l'Istituto di diritto pubblico e legislazione sociale;

l'Istituto di statistica;

l'Istituto di politica economica e finanziaria».

Art. 66 (già 65). - Al comma secondo, invece di «Istituto di statistica e politica economica» leggasi: «Istituto di statistica»; e invece di «cattedra di politica e statistica economica» leggasi: «cattedra di statistica».

Al comma terzo, invece di «Istituto di politica e legislazione finanziaria» leggasi: «Istituto di politica economica e finanziaria» e invece di «cattedra di politica e legislazione finanziaria» leggasi: «cattedra di politica economica e finanziaria».

Art. 73 (già 72), comma secondo. - Si sostituisca col seguente: «Tali borse sono a disposizione:

due del Consiglio della Facoltà;

una dell'Istituto di diritto pubblico e legislazione sociale;

una dell'Istituto di statistica;

una dell'Istituto di politica economica e finanziaria».

Art. 75 (già 74). - Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di lettere e filosofia si aggiungano i seguenti:

«46. Letteratura latina del medio evo;

47. Biblioteconomia, bibliografia ed esercitazioni pratiche presso archivi e biblioteche;

48. Lingua e letteratura romena».

Art. 166 (già 165). - All'elenco degli insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia si aggiungano gli insegnamenti seguenti:

«31. Clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie;

32. Antropologia criminale;

33. Patologia coloniale;

34. Clinica delle malattie infettive e contagiose».

Art. 173 (già 172). - Si sostituisca col seguente:

«Tutti gli esami di profitto verranno dati singolarmente davanti a Commissioni composte del titolare della materia, di un professore di ruolo di materia affine, e di un libero docente della materia o di materia affine.

La Facoltà potrà disporre altrimenti, indicando nel manifesto annuale eventuali aggruppamenti».

Art. 190 (già 189). - All'elenco degli insegnamenti della Scuola di chirurgia si aggiungano i due seguenti insegnamenti:

«21. Chirurgia infantile (un anno);

22. Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche (un anno)».

Art. 192 (già 191). - Si sostituisca col seguente:

«Gli iscritti al corso debbono frequentare nei singoli anni le seguenti materie:

1° anno: Clinica chirurgica, chirurgia d'urgenza, ricerche di laboratorio, semeiotica, traumatologia, tecnica degli apparecchi.

2° anno: Clinica chirurgica, patologia chirurgica, ricerche di laboratorio, anatomia chirurgica, medicina operatoria, semeiotica, radiologia.

3° anno: Clinica chirurgica, patologia chirurgica, ortopedia, chirurgia delle vie urinarie, endoscopia, radiologia, batteriologia.
4° anno: Clinica chirurgica, patologia chirurgica, chirurgia del sistema digerente, neuropatologia chirurgica, chirurgia del sistema nervoso, chirurgia sperimentale, chirurgia infantile.

5° anno: Clinica chirurgica, patologia chirurgica, ginecologia, otorinolaringoiatria, valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche.

Gli esami da superare sono per i vari anni:

1° Traumatologia, tecnica degli apparecchi, chirurgia d'urgenza;
2° Ricerche di laboratorio, semeiotica, anatomia chirurgica, medicina operatoria;

3° Ortopedia, chirurgia delle vie urinarie, endoscopia, radiologia, batteriologia;

4° Chirurgia del sistema digerente, chirurgia del sistema nervoso, chirurgia infantile, neuropatologia;

5° Clinica chirurgica, patologia chirurgica, ginecologia, otorinolaringoiatria, valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche.

L'esame di diploma si svolge con le norme dell'art. 186».

Dopo l'art. 192, sopra riportato, si inserisca l'articolo seguente, e si continui a modificare, in conseguenza, la numerazione degli articoli successivi;

«Art. 193. - Il servizio nel reparto operatorio è disimpegnato dagli allievi della Scuola a cominciare dal terzo anno, purché abbiano superato tutti gli esami del primo biennio».

Dopo l'art. 237, già 235, si inserisca lo statuto della Scuola di clinica medica e quello della Scuola di oncologia e si continui a modificare, in conseguenza, la numerazione degli articoli successivi:

«Scuola di clinica medica.

Art. 238. - Il corso degli studi nella Scuola di perfezionamento in clinica medica ha la durata di cinque anni.

Art. 239. - Gli insegnamenti della Scuola sono:

1. Le costituzioni in clinica;

2. Anatomia patologica (2 anni);

3. Batteriologia e serologia (un anno);

4. Parassitologia (un anno);

5. Patologia speciale medica (un anno);

6. Semeiotica fisica (un anno);

7. Radiologia (un anno);

8. Semeiologia del sistema. nervoso vegetativo;

9. Semeiologia oculare;

10. Semeiologia dell'orecchio e delle prime vie respiratorie;

11. Semeiologia boccale;

12. Clinica medica generale (3 anni);

13. Neuropatologia (un anno);

14. Malattie contagiose;

15. Malattie del ricambio materiale;

16. Malattie dell'apparato respiratorio;

17. Malattie dell'apparato cardiovascolare;

18. Malattie dell'apparato renale;

19. I principali farmaci;

20. Dietetica;

21. Climatologia e idrologia - acque minerali.

Art. 240. - Tutti gli insegnamenti sono dimostrativi ed accompagnati da esercitazioni pratiche.

Art. 241. - Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie secondo quanto stabilirà il manifesto della Scuola.

Art. 242. - L'esame di diploma si svolge secondo le norme dell'art.
186.

Scuola di oncologia.

Art. 243. - La Scuola di perfezionamento in oncologia si propone di addestrare i medici per una diagnosi precoce del cancro. Ad essa potranno prendere parte i laureati in medicina e chirurgia. Direttore della Scuola è il titolare di anatomia patologica.

Art. 244. - Il corso degli studi nella Scuola di perfezionamento in oncologia è teorico e pratico ed ha la durata di un anno scolastico.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

Anatomia patologica;

Clinica chirurgica;

Clinica ginecologica;

Radiologia.

A questi quattro insegnamenti fondamentali saranno aggiunte delle conferenze sulle seguenti branche:

Clinica medica;

Patologia chirurgica;

Clinica ortopedica;

Clinica otorinolaringoiatrica;

Clinica oculistica;

Clinica pediatrica;

Clinica neuropatologica.

Art. 245. - Gli iscritti, alla fine del corso, dovranno superare un esame teorico e pratico con una Commissione composta dei quattro titolari delle cattedre di anatomia patologica, di clinica chirurgica, di clinica ginecologica e di radiologia.

Art. 246. - Ai promossi sarà rilasciato un diploma di specializzazione in oncologia».

Art. 248 (già 237). - All'elenco delle materie di insegnamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali si aggiungano gli insegnamenti seguenti:

«49. Matematiche superiori;

50. Geometria differenziale;

51. Genetica;

52. Embriologia;

53. Spettroscopia;

54. Agraria».

Dopo l'art. 264 (già 253), si inserisca il seguente articolo relativo al Seminario matematico, e si modifichi in conseguenza la numerazione degli articoli successivi:

Seminario matematico.

«Art. 265. - Ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario, fa parte della Facoltà di scienze il «Seminario matematico» il quale sarà retto da un regolamento approvato dalla Facoltà stessa».

Art. 281 (già 269), ultimo comma. - Si sostituisca col seguente: «Si tengono inoltre nella Scuola corsi di conferenze sopra alcune delle seguenti materie:

a) Applicazioni della statistica matematica alla fisica e alla astronomia;

b) Applicazioni alle scienze sociali;

c) Economia matematica;

d) Assicurazioni sociali;

e) Assicurazioni danni e trasporti;

f) Diritto delle assicurazioni;

g) Organizzazione delle assicurazioni.

Alcuni di questi corsi saranno organizzati come corsi semestrali.
In tal caso, previa deliberazione del Consiglio della Scuola l'esame sopra due di essi sarà computato come uno degli esami contemplati dall'art. 285».

Art. 285 (già 273). - Si sostituisca col seguente:

«Per essere ammesso all'esame di laurea occorre aver superato gli esami di profitto, consigliati per il primo biennio di matematica o fisica (salvo nei casi previsti dall'articolo 283), ed inoltre gli esami di profitto sulle materie 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 281 e su altre due materie da scegliersi o tra i corsi semestrali di conferenze di cui all'art. 281, con la norma ivi fissata nell'ultimo comma, o fra le seguenti:

della Facoltà di scienze:

analisi superiore;

fisica matematica;

meccanica superiore;

astronomia;

fisica teorica.

della Facoltà di giurisprudenza:

scienze delle finanze e diritto finanziario;

scienza dell'amministrazione;

diritto amministrativo;

diritto civile;

diritto commerciale.

della Facoltà di scienze politiche:

economia teorica;

politica economica e finanziaria.

della Scuola di statistica:

statistica biometrica e sociale,

e sopra altri corsi scelti dallo studente ed accettati dal Consiglio della Scuola».

Art. 290 (già 278). - Nell'elenco degli insegnamenti della Scuola speciale di geografia si aggiungano i due insegnamenti seguenti:

«17. Demografia (corso ufficiale della Scuola di statistica);

18. Paleontologia (corso ufficiale della Facoltà di scienze)».

Art. 295 (già 283). - All'elenco degli insegnamenti della Scuola si aggiunga, col n. 20, l'insegnamento di «tecnica farmaceutica».

Art. 308 (già 296), comma primo. - Si sopprima l'inciso «e i relativi esercizi».

Art. 311 (già 299), comma primo. - Si sostituisca col seguente: «Il Direttore della Scuola di statistica è il titolare della cattedra di statistica e Direttore dell'Istituto di statistica».

Art. 312 (già 300). - Al n. 1 dell'elenco degli insegnamenti, anziché «statistica metodologica» leggasi «statistica». Al n. 3 invece di «statistica e politica economica» leggasi: «statistica biometrica e sociale».

Art. 313 (già 301). - Nell'elenco degli Istituti universitari che lo studente deve frequentare, invece di «istituto di statistica e politica economica» leggasi: «istituto di statistica».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1930 - Anno VIII

Atti del Governo, registro 295, foglio 129. - Mancini.