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REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2395

Modifiche allo statuto della Regia università di Siena. (029U2395)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-3-1930 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, con cui venne approvato lo statuto della Regia università di Siena;
Vedute le proposte di modificazioni allo statuto medesimo, presentate dalle autorità accademiche della predetta Università;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto della Regia università di Siena, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, è modificato nel modo seguente:

Art. 1

Art. 16. - Alle materie d'insegnamento della Facoltà di giurisprudenza si aggiungono le seguenti:
«Teoria genera le del diritto.
Diritto corporativo.
Storia dei trattati e della diplomazia».
Art. 18. - È sostituito con il seguente:
«Gli esami di profitto si sostengono per singole materie.
Sono considerati come corsi propedeutici, agli effetti dell'art. 11, ultimo comma:
la teoria generale del diritto, per tutte le materie giuridiche;
le istituzioni di diritto privato, per il diritto civile e per il diritto commerciale;
le istituzioni di diritto romano, per il diritto romano;
l'economia politica, per la scienza delle finanze e diritto finanziario».
L'art. 37 è sostituito con il seguente:
«Le materie di insegnamento e le esercitazioni della Scuola sono le seguenti:

A. - Per il corso di diploma.

1. Chimica generale inorganica ed organica.
2. Fisica sperimentale.
3. Botanica.
4. Mineralogia.
5. Chimica farmaceutica e tossicologica.
6. Chimica bromatologica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Igiene e batteriologia.
9. Tecnica farmaceutica.
Oltre i seguenti corsi di esercitazioni pratiche: Preparazioni chimiche - Analisi chimica qualitativa - Botanica - Mineralogia - Chimica farmaceutica e tossicologica - Chimica bromatologica - Farmacognosia - Batteriologia.

B. - Per il corso di laurea.

1. Chimica generale inorganica.
2. Fisica sperimentale.
3. Matematica.
4. Chimica organica.
5. Botanica.
6. Zoologia.
7. Mineralogia.
8. Chimica farmaceutica e tossicologica.
9. Chimica bromatologica.
10. Chimica fisica.
11. Farmacognosia e farmacologia.
12. Igiene e batteriologia.
13. Tecnica farmaceutica.
Oltre i seguenti corsi di esercitazioni pratiche: Preparazioni chimiche - Fisica botanica - Mineralogia - Analisi chimica qualitativa - Analisi chimica quantitativa - Chimica farmaceutica - Chimica bromatologica - Farmacognosia e farmacologia - Igiene e Batteriologia.
La Scuola di farmacia annualmente stabilisce e rende noto il piano degli studi che consiglia nei vari anni di corso per il conseguimento sia del diploma in Farmacia, come della laurea in Chimica e Farmacia».
Gli articoli 42, 43, 44 e 45 sono sostituiti con i seguenti:
«Art. 42. - Lo studente che aspira al diploma di Farmacia, durante il quarto anno del suo corso si esercita nella pratica farmaceutica presso una farmacia scelta nell'elenco che la Scuola propone al principio di ogni anno scolastico, o presso altra dalla Scuola riconosciuta idonea allo scopo.
Il tempo complessivo della pratica non deve essere inferiore ad un anno solare e deve risultare da una attestazione rilasciata dal direttore della farmacia prescelta.
L'anno solare di pratica deve essere fatto, almeno per tre mesi, dopo aver superato tutti gli esami di profitto».
«Art. 43. - Lo studente aspirante al diploma di Farmacia è libero di variare il piano degli studi consigliato dalla Scuola, purché, per il conseguimento del diploma, riporti la frequenza e superi i relativi esami in almeno sette materie da lui scelte fra quelle elencate nell'art. 37, lettera A, frequenti tutti i corsi di esercitazioni indicati nello stesso articolo 37, lettera A, riferentisi alle sette materie da esso prescelte, e superi le relative prove finali eventualmente richieste dalla Scuola».
«Art. 44. - Lo studente aspirante alla laurea in Chimica e Farmacia, durante il quinto anno del suo corso si esercita nella pratica farmaceutica presso una farmacia, con tutte le norme indicate nell'art. 42».
«Art. 45. - Lo studente aspirante alla laurea in Chimica e Farmacia è libero di variare il piano degli studi consigliato dalla Scuola, purché, per il conseguimento della laurea, riporti la frequenza e superi i relativi esami in almeno dodici materie fra quelle sovra elencate nell'art. 37, lettera B, frequenti tutti i corsi di esercitazioni indicati nello stesso articolo 37, lettera B, riferentisi alle dodici materie da esso prescelte, e superi le relative prove finali eventualmente richieste dalla Scuola».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.


Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 114. - Mancini.