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REGIO DECRETO 25 novembre 1929, n. 2365

Regolamento per l'esercizio professionale dei periti agrari. (029U2365)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/1930
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  25-2-1930

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, contenente disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'educazione nazionale, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il titolo di perito agrario spetta a coloro i quali abbiano conseguito il diploma di perito agrario da una scuola agraria media, Regia o pareggiata.