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REGIO DECRETO-LEGGE 25 novembre 1929, n. 2226

Provvedimenti per le stazioni sperimentali agrarie. (029U2226)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1930
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1930, n. 951 (in G.U. 21/07/1930, n.169).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-1-1930
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3203, e 31 dicembre 1925,
n. 2594; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di emanare provvedimenti
per le stazioni sperimentali agrarie; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri  per  l'interno,
per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono stazioni sperimentali agrarie quelle elencate nella tabella A,
annessa al presente decreto. 
 
  Esse hanno grado pari agli istituti scientifici universitari. 
 
  E' vietato attribuire ad altri istituti le  denominazioni  indicate
nella detta tabella od altre analoghe. 
 
  Gli istituti che gia' abbiano una di tali denominazioni, e che  non
siano compresi nella tabella, la modificheranno in guisa  da  evitare
che possa ad essi essere attribuito il carattere e il grado di quelli
elencati nella tabella stessa.