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REGIO DECRETO 25 novembre 1929, n. 2193

Modifiche alla composizione della Commissione centrale permanente per le ricompense ai benemeriti della salute pubblica, e istituzione della «attestazione al merito della sanità pubblica». (029U2193)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1930
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Testo in vigore dal: 26-1-1930
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti  il  R.  decreto  5  marzo  1914,  n.  184,  e  il   decreto
Luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048; 
 
  Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per gli  affari  dell'interno,  e
dei Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la  marina  e  per
l'aeronautica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'art. 2 del R. decreto 5 marzo 1914, n. 184,  e'  sostituito  il
seguente: 
 
  «La Commissione, di cui all'articolo precedente, ha sede presso  il
Ministero dell'interno, e' nominata  con  decreto  del  Ministro  per
l'interno, e si rinnova ogni triennio. 
 
  Ne fanno parte: 
 
  a) un consigliere di Stato, che la presiede; 
 
  b) il direttore generale della sanita' pubblica; 
 
  c) un ufficiale generale medico del Regio esercito; 
 
  d) un ufficiale generale medico dell'Armata; 
 
  e) un ufficiale superiore medico dell'ufficio centrale  di  sanita'
dell'Aeronautica, 
 
  f) un ufficiale medico della M. V. S. N. di grado non  inferiore  a
console; 
 
  g) un direttore capo di divisione del Ministero dell'interno. 
 
  Le funzioni di segretario sono disimpegnate da  un  funzionario  di
prima categoria del Ministero dell'interno».