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REGIO DECRETO 7 novembre 1929, n. 2174

Riconoscimento giuridico della « Cassa nazionale di previdenza dei farmacisti ». (029U2174)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1930
Testo in vigore dal: 22-1-1930
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista  la  domanda  in  data  21  marzo  1929,  con  la  quale   la
Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti  e
degli artisti  chiede  il  riconoscimento  giuridico  della  «  Cassa
nazionale di previdenza dei farmacisti », costituita per gli scopi di
cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563; 
 
  Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art.  36  del
relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130; 
 
  Vista la Carta del Lavoro 21 aprile 1927; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
corporazioni, di concerto con il Ministro per l'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E' attribuita la personalita' giuridica, a norma  ed  agli  effetti
dell'art. 36, ultimo comma, del regolamento 1° luglio 1926, n.  1130,
alla « Cassa nazionale di previdenza dei farmacisti », costituita  su
domanda della Confederazione nazionale  dei  Sindacati  fascisti  dei
professionisti e degli artisti, a termine dell'art. 4, ultimo  comma,
della legge 3 aprile 1926, n. 563, per assicurare agli inscritti  una
congrua assistenza, mediante sovvenzioni, in  caso  di  malattia,  di
disoccupazione involontaria, di vecchiaia e d'invalidita'  al  lavoro
temporanea o permanente, per corrispondere, in caso  di  morte  degli
inscritti, dei sussidi alla vedova ed ai figli minorenni e per curare
eventualmente l'attuazione, in  favore  degli  inscritti  stessi,  di
altre forme di assistenza. 
 
  E' approvato lo statuto della Cassa predetta, secondo il testo  che
si allega al presente decreto e che e' firmato, d'ordine Nostro,  dal
Ministro proponente. 
 
  Le disposizioni contenute nell'art. 3 del Nostro decreto 6 dicembre
1928, n. 2721, sono applicabili anche  nei  rapporti  della  «  Cassa
nazionale di previdenza dei farmacisti », riconosciuta  a  norma  del
presente decreto. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a San Rossore, addi' 7 novembre 1929 - Anno VIII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                  Mussolini - Bottai. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 gennaio 1930 - Anno VIII 
 
    Atti del Governo, registro 292, foglio 2. - Mancini.