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REGIO DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1929, n. 2163

Contributo finanziario da parte dei mutilati ed invalidi di guerra pel funzionamento degli uffici di assistenza della loro Associazione nazionale. (029U2163)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/1929
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1930, n. 820 (in G.U. 27/06/1930, n.149).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-12-1929 al: 4-3-1935
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità e l'urgenza di autorizzare, in relazione ad inderogabili esigenze di funzionamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, l'imposizione, in favore dell'Associazione medesima, di un contributo finanziario continuativo a carico dei mutilati ed invalidi pensionati di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra ha facoltà di imporre ai mutilati ed invalidi di guerra, divenuti tali in conseguenza di servizio militare, residenti nel Regno, i quali fruiscano di pensione vitalizia od assegno rinnovabile od assegno di minorazione di guerra, il pagamento, dal 1 gennaio 1930, di un contributo finanziario continuativo, non superiore a lire due mensili, da destinare al funzionamento dei propri uffici di assistenza.

La misura del contributo, entro il limite massimo predetto, è stabilita dall'Amministrazione centrale dell'Associazione con deliberazione da sottoporre all'approvazione del Capo del Governo.