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REGIO DECRETO 10 ottobre 1929, n. 1861

Norme integrative dell'art. 34 del R. decreto 1° luglio 1926, n, 1130, per l'attuazione della legge sulla disciplina dei rapporti collettivi del lavoro. (029U1861)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-10-1929 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù delle facoltà a Noi delegate dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Sentilo il Consiglio dei Ministeri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le associazioni separate di artigiani, piccoli commercianti , ausiliari del commercio, proprietari ed affittuari coltivatori diretti, previste dall'art. 34, comma terzo, del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, in luogo di aderire direttamente alle associazioni sindacali di grado superiore di datori di lavoro, possono, qualora se ne ritenga la necessità, essere autorizzate a costituirsi in Confederazioni nazionali autonome, mediante Regio decreto, sentito il Consiglio dei Ministri e il Consiglio nazionale delle corporazioni, a termine dell'art. 41, ultimo comma, del decreto suindicato. In tale caso le dette associazioni debbono, tuttavia, aderire alla Confederazione generale pei datori di lavoro, che venga eventualmente riconosciuta a norma del penultimo comma del medesimo art. 41.