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LEGGE 8 luglio 1929, n. 1418

Approvazione della convenzione modificativa di quelle vigenti col «Lloyd Triestino» per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente. (029U1418)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-8-1929

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata l'unita convenzione in data 22 febbraio 1929-VII modificativa di quelle stipulate alle date 22 febbraio 1926 e 7 febbraio 1928 con la Società di navigazione «Lloyd Triestino» sedente in Trieste, per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Ciano - Mosconi -
Martelli.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.