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LEGGE 26 luglio 1929, n. 1397
Istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, con sede in Roma. (029U1397)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/1929
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)
(GU n.189 del 14-08-1929)
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13/05/2026
Articoli
Disposizioni generali.
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Degli orfani di guerra.
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Organi dell'Opera nazionale.
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Enti di assistenza agli orfani di guerra.
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Vigilanza sull'Opera nazionale e sugli enti di assistenza.
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Assistenza degli orfani di guerra nelle Colonie e all'estero.
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Protezione giuridica degli orfani di guerra.
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Mezzi per esercitare l'assistenza.
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Contabilità degli organi dell'Opera nazionale.
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Assunzione agli impieghi pubblici e privati e collocamento obbligatorio degli orfani di guerra.
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Riconoscimento delle benemerenze.
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Disposizioni relative al riordinamento dei servizi di assistenza e all'attuazione della legge.
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