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LEGGE 8 luglio 1929, n. 1222

Passaggio degli Istituti nautici dalla dipendenza del Ministero della marina a quella del Ministero della pubblica istruzione. (029U1222)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  16-10-1929

Art. 1



Il Regio istituto superiore navale di Napoli e gli Istituti nautici dipendenti dal Ministero della marina passano nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione.