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LEGGE 17 giugno 1929, n. 1127

Validità, entro determinati limiti, delle ipoteche legali a garanzia di anticipazioni su danni di guerra somministrate dopo l'8 febbraio 1923, ai sensi della legge 21 agosto 1922, n. 1233, benchè iscritte dopo la scadenza dei termini all'uopo stabiliti; ed estensione degli effetti della detta legge, con gli accennati limiti ed altre modalità, alle anticipazioni di cui al R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50. (029U1127)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))