Validità, entro determinati limiti, delle ipoteche legali a garanzia
di anticipazioni su danni di guerra somministrate dopo l'8 febbraio
1923, ai sensi della legge 21 agosto 1922, n. 1233, benchè iscritte
dopo la scadenza dei termini all'uopo stabiliti; ed estensione degli
effetti della detta legge, con gli accennati limiti ed altre
modalità, alle anticipazioni di cui al R. decreto-legge 11 gennaio
1925, n. 50. (029U1127)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1929
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)