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LEGGE 27 giugno 1929, n. 1107

Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento agrario per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna. (029U1107)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-7-1929 al: 15-12-2009
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Art. 1



In deroga all'art. 22 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, per i mutui concessi per gli scopi di cui all'art. 3 del precitato decreto ed intesi alla bonifica integrale della parte del comprensorio della bonifica di Burana ricadente nelle provincie di Modena e Mantova e dei comprensori di bonifica idraulica di 1ª categoria ricadenti in tutto o in parte nel Basso Ravennate e nel Basso Bolognese, è autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 3.50 per cento nell'interesse annuo, qualora i mutui vengano contratti al tasso del 6 per cento o superiore; nel caso che i mutui siano contratti a interesse inferiore al 6 per cento, la differenza sarà per intero calcolata a scomputo della predetta percentuale di concorso statale.

I mutui potranno essere concessi anche da istituti ed enti diversi da quelli contemplati nell'art. 22 sopracitato, purché autorizzativi dai Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze.

Le domande per la concessione del concorso di cui al primo comma saranno sottoposte alla preventiva approvazione dei Ministri per le finanze e per l'economia nazionale.